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Estremi:
Cassazione civile, 1987,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Pretore di Genova depositato il 26 luglio 1983 la s.r.l. Matcovich in liquidazione esponeva che in data 16 marzo 1981 aveva presentato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale domanda diretta ad ottenere dalla Cassa gestita dall'Istituto l'integrazione salariale per diciotto operai da essa dipendenti per il periodo 16 marzo - 13 giugno 1981; ma che l'INPS, avendo appreso che l'attività lavorativa era stata ripresa solo per un breve periodi per poi definitivamente cessare, aveva respinto la domanda.

    Chiedeva quindi che, dichiarata l'illegittimità del rifiuto, l'INPS venisse condannato al pagamento della somma di L. 20.518.772 corrispondente alle integrazioni salariali non corrisposte.

    La domanda veniva accolta dal Pretore con sentenza che, in appello dell'I.n.p.s., veniva confermata dal Tribunale di Genova con sent. 14 settembre 1984.

    Premesso in via di fatto che la società Matcovich aveva presentato in data 12 marzo 1981 la richiesta di intervento della Cassa per il periodo 16 marzo - 13 giugno 1981 e che essa aveva ripreso la attività il 25 maggio dello stesso anno; che il 3 luglio successivo, tuttavia, la Matcovich aveva cessato la sua attività e licenziati tutti i suoi dipendenti, venendo indi posta in liquidazione; e in linea di diritto che la legge 20-5-1975 n. 164 all'art. 1 prevede l'integrazione salariale ordinaria in relazione ad "eventi transitori" o a "situazioni temporanee" che determinano la sospensione dal lavoro e la riduzione di attività lavorativa da parte di operai dipendenti da imprese industriali chiaramente così mostrando che la temporaneità o transitorietà dei fatti che determinano la sospensione o contrazione dell'attività produttiva è un requisito necessario per gli interventi ordinari della C.I.G., il Tribunale passava ad accertare se nel caso di specie il...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D. leg. lgt 9 novembre 1945, n. 788, dell'art. 7 ultimo comma del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, l'I.N.P.S. si duole che il Tribunale abbia respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società in ordine alla richiesta di intervento della Cassa integrazione guadagni; e nega che si ravvisabile, in materia, una posizione soggettiva tutelabile dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.

    Eccepisce preliminarmente il resistente che non di legittimazione ad causam si tratta, bensì di titolarità del diritto controverso, con la conseguenza della non rilevabilità d'ufficio della questione, non sollevata nelle precedenti fasi di merito.

    Tale tesi è infondata, in quanto di tutta evidenza la questione consiste nell'accertare non già se in concreto sussista una posizione soggettiva dell'imprenditore nei confronti dell'Istituto, bensì soltanto se esso possa adire il giudice in relazione ad una sua pretesa. Nè vale affermare che le sentenze di merito avrebbero riconosciuto il diritto al rimborso, e che su di ciò si sarebbe formato il giudicato, preclusivo anche di quella preliminare questione, perché è facile osservare che questo non è un capo autonomo di pronuncia, ma è solo consequenziale alla premessa, sicuramente sempre contestata, dell'ammissione alla integrazione: l'Istituto, infatti, ha impugnato in toto la sentenza di primo grado come quella d'appello, sicché non si è formato alcun giudicato implicito.

    2. La questione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite - se il datore di lavoro sia o meno legittimato a far valere in giudizio una propria posizione soggettiva in ordine alla chiesta ammissione alla Cassa integrazione guadagni - vede la giurisprudenza di questa Corte attestata su posizione negativa,...

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