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Estremi:
Cassazione civile, 2002,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con separati ricorsi al Pretore di Ancona i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle dipendenze della SIMA Meccanica Oleodinamica s.p.a. e di essere poi passati - una volta cessati i rapporti con tale azienda e dopo che questa era stata ammessa (nell'aprile 1981) alla procedura di amministrazione controllata e quindi (nel dicembre 1981) a quella di amministrazione straordinaria - alle dipendenze di amministrazioni pubbliche; di avere richiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi a carico delle rispettive gestioni assicurative, negata in via amministrativa per le omissioni contributive, a loro in precedenza non note, dei periodi di lavoro alle dipendenze della SIMA Chiedevano quindi che l'INPS fosse condannato ad accreditare nelle singole posizioni assicurative i contributi previdenziali non versati per ciascuno di essi dalla SIMA e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione.

    Riuniti i ricorsi, il Pretore di Ancona con sentenza del 17 aprile 1996 accoglieva la domanda soltanto in ordine all'accreditamento delle contribuzioni previdenziali non adempiute dal datore di lavoro, ma la decisione, appellata in via principale dall'ente previdenziale e in via incidentale dai lavoratori, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede, che ha rigettato la domanda di costoro.

    Il giudice del gravame, riportandosi all'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza 7 marzo 1998 n. 2577, ha escluso l'applicabilità nella specie dell'art. 39 della legge n.

    153 del 1969, in base al rilievo che tale disposizione si riferisce soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento del datore di lavoro e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di amministrazione...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con un unico, articolato mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2116 cod.

    civ., 40 legge 30 aprile 1969 n. 153, 2 legge 7 febbraio 1979 n. 29.

    Richiamando le deduzioni svolte dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 374 del 1997, i lavoratori addebitano al Tribunale di non aver applicato il principio, stabilito dal denunciato art. 40, dell'automatismo delle prestazioni anche in sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative, principio che, espressione di quello generale dettato dall'art. 2116 cod. civ., può essere derogato, secondo la previsione di quest'ultima norma, solo da leggi speciali, che qui non risultano. Operando detta regola dell'automatismo nell'ambito del rapporto previdenziale assicurativo intercorrente fra il lavoratore (e il datore di lavoro) e l'ente previdenziale, alla cui gestione quegli è iscritto, il rapporto che si instaura fra i diversi enti previdenziali a seguito della ricongiunzione delle posizioni contributive del lavoratore, è indipendente dalla garanzia per l'assicurato delle prestazioni a lui spettanti e non può quindi essere condizionato dall'inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. La posizione assicurativa, al cui trasferimento ha diritto il lavoratore che richieda la ricongiunzione, comprende anche i contributi per i quali sia stato omesso il versamento, sempreché non siano prescritti, e al lavoratore non può essere addossato l'onere della ricongiunzione dei contributi omessi, il quale inerisce al rapporto fra l'ente previdenziale di provenienza della posizione assicurativa da ricongiungere e quello di destinazione, poiché altrimenti si verrebbe a far gravare sul lavoratore l'inadempimento contributivo del datore di lavoro, in contrasto con il principio che caratterizza la posizione assicurativa già...

  • Note redazionali:
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