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Estremi:
Cassazione civile, 2009,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso depositato il 27 settembre 1993, la signora G. E.M. conveniva in giudizio la Unicoop Soc. Coop. a r.l., e - dopo avere premesso che era dipendente della società e che la datrice di lavoro le aveva inflitto varie sanzioni economiche, comminandole, in ultimo, il licenziamento disciplinare, in quanto in tre occasioni aveva inoltrato in ritardo il prescritto certificato medico - chiedeva l'annullamento delle sanzioni stesse e del licenziamento, nonchè il risarcimento del danno.

    La parte convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

    Con sentenza in data 28 febbraio - 5 marzo 1994 il Pretore di Grosseto respingeva la domanda, compensando le spese.

    Con sentenza n. 304/96, a seguito dell'appello proposto dalla G., il Tribunale di Grosseto dichiarava illegittime le sanzioni applicate, sia quelle conservative, sia il licenziamento ed ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, condannando la società datrice al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità.

    Contro la decisione di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la Unicoop, cui resisteva con controricorso la G., chiedendo, con ricorso incidentale, l'annullamento della sentenza del Tribunale di Grosseto nella parte in cui la datrice di lavoro non era stata condannata al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quelle dell'effettiva reintegrazione, nonchè al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali; chiedeva, infine, il parziale annullamento della sentenza di secondo grado nella parte in cui non aveva condannato la resistente al pagamento delle spese...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2113 c.c., art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, art. 1362 e segg. c.c., commi 4 e 5 e comunque il difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia.

    La ricorrente riporta, innanzi tutto, il testo della transazione, intervenuta quando la lavoratrice, successivamente alla sentenza che aveva disposto la sua reintegrazione nel posto di lavoro, aveva esercitato il diritto di opzione (per 15 mensilità di retribuzione) previsto dall'art. 18, comma 5.

    Dato che il rapporto di lavoro si era già risolto, la transazione non poteva riguardare il posto di lavoro perchè l'atto transattivo concerneva la rinunzia della lavoratrice agli atti ed alla domanda relativa al giudizio di impugnazione del licenziamento, ma non dichiarava di rinunziare alla impugnazione del licenziamento.

    La transazione riguardava, piuttosto, proprio i diritti relativi alle conseguenze dell'opzione, che aveva come presupposto il licenziamento, ma non si identificava con esso.

    E questi diritti rientravano tra quelli indisponibili di cui all'art. 2113 c.c..

    2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia, invece, la violazione degli artt. 18 dello Statuto dei Lavoratori, artt. 2118 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 6, art. 2113 c.c. e art. 36 Cost..

    Pur espressamente consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, la ricorrente sostiene che anche quello alla reintegrazione nel posto di lavoro debba essere ricompreso tra i diritti indisponibili di cui all'art. 2113 c.c., e chiede alla Corte di riconsiderare il proprio orientamento.

    3. Questa volta la controversia deve essere esaminata nel...

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