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Estremi:
Cassazione civile, 2000,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Pretore di Napoli in funzione di giudice del Lavoro Giuseppe Marigliano, sostenendo che, quale dipendente della FERROVIE DELLO STATO S.p.a., non aveva goduto di alcune giornate di ferie, chiese che si condannasse la predetta società al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, con interessi e rivalutazione monetaria.

    Il Pretore respinse la domanda. Ed il Tribunale di Napoli respinse l'appello affermando che 1. il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie ha natura risarcitoria, e natura risarcitoria (e non contrattuale) ha l'azione per la relativa tutela: è pertanto onere del lavoratore provare il mancato godimento delle ferie; 2. nel caso in esame, il mancato godimento delle ferie era incontroverso: controverso era che il fatto fosse attribuibile alla volontà del datore e che le disposizioni contrattuali prevedessero, quale relativo risarcimento, l'indennità sostitutiva del diritto alle ferie; 3. ai fini della risoluzione della controversia era determinante la normativa collettiva, cui la stessa legge (art. 21 primo comma della legge 210 del 1985) aveva delegato la disciplina del rapporto in esame; secondo questa normativa, "il diritto alle ferie è irrinunciabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa sostituzione delle stesse con compenso alcuno"; ed "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto, al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della risoluzione" (art. 52 commi quinto e non del c.c.n.l. del 1990); 4. queste disposizioni, "capaci di derogare quanto previsto dal diritto comune", apportavano alcune limitazioni al principio dell'irrinunciabilità delle ferie, non prevedevano il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, ed escludevano, in caso di risoluzione del rapporto, l'obbligo datorile di consentire il godimento delle...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Con l'unico articolato motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 cod. civ. e delle norme del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti della FERROVIE DELLO STATO S.p.a. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che 1.1. il diritto alle ferie, "irrinunciabile e non transigibile", in quanto diretto a soddisfare esigenze primarie del lavoratore, sorge con la costituzione del rapporto e matura con il decorso dei giorni; il datore di lavoro ha non solo l'obbligo di assicurare il godimento delle ferie, bensì un onere di attenzione e di impegno organizzativo, finalizzato in tal senso; 1.2. il divieto di monetizzazione, previsto dall'art. 52 del c.c.n.l. è diretto a rafforzare l'irrinunciabilità (prevista dall'art. 36 Cost. e dalle stesse norme collettive), ed evitare che il lavoratore rinunci al riposo annuale per il conseguimento di un corrispettivo: l'affermazione della sentenza, per cui con questa norma la volontà collettiva avrebbe inteso escludere l'esistenza di un compenso sostitutivo del mancato godimento delle ferie, era pertanto inesatta; 1.3. "il diritto all'indennità sostitutiva discendi dai principi generali e dalla stessa irrinunciabilità"; l'art. 52 del c.c.n.l. non lo esclude, in quanto la negazione determinerebbe la "macroscopica" violazione del principio di eguaglianza (disparità fra lavoratori ammessi e lavoratori non ammessi a fruire delle ferie), e l'ingiustificato arricchimento del datore, che trarrebbe indebito profitto da una situazione che la legge gli impone di evitare; 1.4. essendo irrinunciabile e costituzionalmente garantito, il diritto alle ferie non può essere limitato che da espressa disposizione di legge: le eventuali limitazioni introdotte dalla disciplina collettiva, in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., e con l'art. 2109 cod. civ., sono affette da...

  • Note redazionali:
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