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Estremi:
Cassazione civile, 2009,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    1. La sentenza della Corte di appello di Lecce n. 842 del 18.12.2006, di cui si chiede la cassazione, accoglie l'appello proposto da C.E. e, in riforma della decisione del Tribunale di Lecce in data 18.2.2003, condanna il Ministero dell'università e della ricerca scientifica (ora dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 85 del 2008, conv. in L. n. 121 del 2008) a pagare al C. la somma di Euro 26.855,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 5.11.1992, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della direttiva n. 82/76/Cee) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando.

    2. La sentenza ritiene azionato, pur in assenza di espressa qualificazione in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio, il diritto al risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., per violazione dell'obbligo dello Stato di dare attuazione alle direttive comunitarie che imponevano di remunerare adeguatamente il medico per la frequenza di un corso di specializzazione; considera comprovato, in assenza di contestazioni specifiche, che il C. avesse superato il corso di formazione quadriennale, come da attestazione del 5.11.1992, con frequenza a tempo pieno e senza svolgimento di attività libero-professionale; dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'amministrazione ed accolta dal primo giudice, sul rilievo che era stata formulata, senza le necessarie allegazioni in fatto e diritto, con riferimento all'art. 2948 c.c., n. 4, in termini, quindi, non pertinenti al rapporto giuridico dedotto in giudizio, atteso che non si trattava di rapporto di impiego pubblico (prospettazione su cui si fondava il difetto ...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'esposizione dei fatti di causa.

    1.1. L'eccezione è priva di fondamento atteso che il ricorso contiene la trascrizione integrale della sentenza impugnata e ciò comporta l'inammissibilità dell'atto soltanto allorchè dall'esposizione contenuta nel provvedimento riprodotto non sia possibile risalire in modo esauriente alle vicende di fatto e alle questioni in diritto oggetto del contendere (vedi Cass. 25 gennaio 2006, n. 1473). I contenuti della sentenza impugnata, invece, come risulta dai riferimenti contenuti in narrativa, sono tali da soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 3.

    2. Il primo motivo di ricorso, con il quale l'amministrazione pone, sotto vari profili, la questione dell'appartenenza della controversia alla competenza del giudice amministrativo, è inammissibile per la preclusione derivante dal giudicato interno.

    2.1. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva esplicitamente rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria sollevata dal Ministero. La parte vittoriosa sul merito, ma soccombente su tale questione pregiudiziale, aveva, pertanto, l'onere di riproporre la questione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo (vedi, tra i numerosi precedenti, Cass., sez. un., 19 febbraio 2007, n. 37179). Non risulta dalla sentenza impugnata che l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria sia stata riproposta, nè la ricorrente allega l'avvenuto assolvimento dell'onere indicato.

    3. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., unitamente...

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