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Estremi:
Cassazione civile, 1992,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso ex art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'organizzazione sindacale FIOM-CGIL provinciale di Avellino, premesso che Luigi Puorro, titolare di un'impresa per la lavorazione in ferro, con sede in Ariano Irpino, aveva ostacolato l'esercizio della libera attività sindacale estromettendo dall'azienda il dipendente Antonio Gabino, delegato sindacale, chiedeva al Pretore di Ariano Irpino di ordinare al medesimo Puorro la cessazione di tale comportamento antisindacale disponendo la ripresa in servizio del Gabino e la corresponsione allo stesso delle retribuzioni maturate.

    Costituitosi in giudizio, il convenuto Puorro contestava la fondatezza dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto.

    Dopo l'intervento volontario in giudizio di Antonio Gabino, l'adito Pretore, con decreto 9 dicembre 1985, rigettava il ricorso della FIOM-CGIL di Avellino e contro tale decreto proponeva opposizione questa organizzazione sindacale, che il Pretore accoglieva, revocando l'opposto decreto, con sentenza I giugno 1987, con cui ordinava al Puorro di cessare dal comportamento antisindacale e di reintegrare il gabino nel posto di lavoro e dichiarava inammissibile la domanda proposta per il pagamento delle retribuzioni maturate.

    Su appello del Puorro, al quale resistevano la FIOM-CGIL di Avellino e il Gabino, il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza 12 dicembre 1988, rigettava il gravame e compensava le spese del grado tra le parti.

    Il Tribunale, in relazione all'assunto del convenuto in primo grado - secondo cui, data l'esclusione dell'ambito di applicazione delle garanzie di stabilità del rapporto di lavoro e delle norme di cui al Titolo III dello Statuto del lavoratori, il Puorro avrebbe potuto liberamente disporre il licenziamento "ad nutum", autonomamente da una giusta causa o da un...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Col primo motivo d'impugnazione, denunciando violazione degli artt. 4 della L. 15 luglio 1966, n. 604, 28 e 35 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente sostiene che la violazione dell'art. 4 della citata legge n. 604 del 1966 non può costituire di per sè condotta antisindacale, diretta ad offendere la libertà e l'interesse del sindacato come tale, posto che il soggetto leso è il singolo lavoratore; che l'assenza di limiti alla facoltà di recesso "ad nutum" del datore di lavoro, non tenuto, del resto, a riconoscere organismi sindacali di sorta, escludeva la possibilità di qualificare l'elemento internazionale della condotta del medesimo in relazione alla volontà di offendere la libertà sindacale; che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il licenziamento del Gabino era seguito alla denuncia da quest'ultimo presentata nei confronti di esso Puorro.

    Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta un difetto di motivazione su alcune circostanze che avrebbero dovuto escludere la condotta antisindacale di esso Puorro e portare a concludere che il licenziamento del Gabino era stato intimato il giorno successivo alla denuncia dallo stesso inoltrata contro esso Puorro, secondo cui il consenso alla conciliazione sindacale del 1984 sarebbe stato estorto con minaccia.

    Sul punto era stato sviluppato il secondo motivo d'appello e al riguardo il Tribunale nulla avrebbe motivato.

    Il ricorso, i cui due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, è infondato.

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