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Estremi:
Cassazione civile, 2008,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso, depositato il 30.03.2001, E.S. conveniva in giudizio la Soc. SAGTT S.p.A. per sentir dichiarare l'illegittimità o nullità del licenziamento intimatogli con lettera del 25.05.200, con le conseguenti statuizioni di carattere resti-tutorio e retributivo.

    Al riguardo esponeva:

    - di essere stato assunto in data 23.03.1983 dalla convenuta società quale operaio di 3^ categoria - CCNL industria alimentare;

    - che la stessa società gli aveva contestato dapprima l'abbandono del posto di lavoro, per essersi recato il giorno 3 aprile 2000 in infermeria e dai superiori gerarchici senza autorizzazione;

    - che successivamente con lettera dell'11.05.2000, elencate precedenti infrazioni disciplinari, gli contestava una nuova infrazione in relazione ad assenze ingiustificate nei giorni 4, 5, 6 e 7 aprile 2000;

    - che, nonostante egli si fosse discolpato facendo presente di avere fruito in quei giorni di ferie, la SAGIT gli aveva intimato il licenziamento senza preavviso.

    La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, spiegando domanda riconvenzionale per la conversione del titolo del recesso in giustificato motivo oggettivo.

    All'esito dell'istruzione l'adito Tribunale di Napoli con sentenza n. 6944 del 2003 rigettava il ricorso dell' E. e dichiarava inammissibile la riconvenzionale.

    Tale decisione, appellata dall' E., è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5455 del 2004. La Corte territoriale ha ritenuto, quanto al primo motivo di appello, che era inammissibile la prova circa l'esistenza di una prassi aziendale di concessione oralmente delle ferie, essendo stata tale prova articolata per la prima volta in secondo grado; come pure inammissibile era la prova testimoniale, relativa al carattere discriminatorio del licenziamento, essendo generica ed involgendo giudizi non demandabili a testi.

    La Corte...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

    L' E. afferma che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla censura avente ad oggetto l'interpretazione della frase "Fai come vuoi, mettiti in ferie, in malattia, basta che te ne vai" e, più in generale, l'esito del colloquio avuto con il Dott. G., responsabile, suo superiore diretto, il giorno 3 aprile 2000.

    La doglianza è infondata.

    La Corte territoriale si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo l'inammissibilità della prova circa la concessione informale delle ferie da parte della datrice di lavoro, atteso che tale prova non era stata dedotta dal dipendente durante il giudizio di primo grado, ma articolata per la prima volta in appello (pag. 4 della sentenza).

    2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., e art. 2109 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, dell'art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

    L' E. osserva che l'impugnata sentenza ha liquidato la questione posta asserendo, sic et simpliciter, che nella fattispecie non si sarebbe versato in ipotesi di autoassegnazione delle ferie, bensì di assenza ingiustificata delle ferie protrattasi per quattro giorni e che in ogni caso l'autoassegnazione delle ferie integrerebbe pur sempre un illecito disciplinare.

    Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., e artt. 2109 - 2110 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

    L' E. ritiene che il giudice di merito abbia fatto malgoverno della disciplina della prova, giacchè era a...

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