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Estremi:
Cassazione civile, 2000,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con sentenza n. 601 del 26 settembre 1995 il Pretore di Nocera Inferiore rigettava la domanda proposta da Giuseppe Murano contro la Banco di Napoli s.p.a. (in appresso Banco) diretta al riconoscimento del superiore inquadramento in grado 10 o, in subordine, 11 , di impiegato di prima ovvero di seconda classe, per le mansioni in concreto svolte dal 1981 al 1990, e successivamente ancora proseguite. Il Pretore, in sintesi, aveva accertato che il Murano aveva sempre svolto i compiti propri della qualifica di commesso (grado 14 ) ad essa riconducibili.

    Il Tribunale di Nocera Inferiore, in riforma della sentenza appellata dal Murano, dichiarava il diritto del Murano all'inquadramento in grado 11 di impiegato di seconda classe con decorrenza 24 maggio 1981, e condannava la Banco di Napoli s.p.a. al pagamento in favore del Murano delle conseguenti differenze retributive con decorrenza 20 febbraio 1985, oltre accessori, ritenuto prescritto il diritto alle differenze retributive antecedenti; spese del grado a carico della Banco appellata.

    Osservava il Tribunale che i compiti del Murano, con particolare riferimento alla macchina affrancatrice, avevano "il carattere dell'autonomia e della responsabilità, effettuati in assenza di precise istruzioni, ovvero di direzione e controllo, di altro impiegato"; che, in sostanza, il Murano era l'esclusivo gestore della citata macchina, di cui aveva le chiavi, con responsabilità contabile e amministrativa, in assenza di qualsiasi altro personale addetto a tali compiti e in mancanza nello stesso organico della filiale di impiegato di seconda categoria; le conseguenti differenze retributive andavano riconosciute per i cinque anni antecedenti alla proposizione del ricorso introduttivo, interruttivo del termine di prescrizione.

    Ricorre per cassazione la Banco di Napoli s.p.a. affidando a...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo di ricorso la Banco di Napoli s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2730, 2?34, 1362 e segg. c.c., in relazione alla normativa del Regolamento del Personale e dell'Ordinamento Interno, nonché insufficiente motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: nella sentenza impugnata non vi è il minimo cenno alla circostanza, ammessa dallo stesso lavoratore in sede di libero interrogatorio, circa il limitato spazio temporale (non più di un'ora o due al giorno) dedicato dal Murano alla predetta qualificante attività, e che aveva, invece, trovato puntuale riferimento nella sentenza pretorile e nella memoria difensiva di appello.

    Con il secondo motivo di ricorso la Banco di Napoli s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1362 e segg. c.c., in relazione alla normativa del Regolamento del Personale e dell'Ordinamento Interno, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. : la sentenza, nel procedimento logico-giuridico inteso al riconoscimento della qualifica spettante, ha omesso di considerare la qualifica rivestita dal ricorrente e qualsiasi valutazione comparativa tra le attività da essa previste, aventi anche particolare carattere tecnico (contazione, cernita, ammazzettamento e trasporto valori, recapito plichi e spedizione posta, adibizione all'archivio ed alle macchine stampatrici, fotocopiatrici e imbustatrici, trascrizioni numeriche e compilazione moduli e distinte, e mansioni similari), con quelle in concreto svolte dal Murano, così venendo meno al completamento del percorso logico-giuridico premesso.

    I detti due motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione, sono fondati nei termini di cui innanzi.

    Pacifici i principi circa il procedimento di indagine tendente alla corretta individuazione...

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