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Estremi:
Cassazione civile, 1999,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    La s.n.c Universal Valige di Nicoletti e Santini proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Pretore di Rimini su istanza dell'INPS per l'importo di L. 3.086.000, oltre somme aggiuntive ed interessi legali, per mancati versamenti contributivi.

    L'opposizione veniva rigettata dal giudice adito con sentenza n. 41-93, confermata dal Tribunale di Rimini, a seguito di appello della società, con sentenza 7 luglio 1994-19 dicembre 1994.

    Il giudice del gravame riteneva che, dovendo la società essere inquadrata nel settore industriale e non artigiano, la stessa era tenuta non solo al pagamento dei contributi secondo il diverso inquadramento (cosa alla quale aveva già provveduto), ma anche quelli derivanti dalla differenze retributive dovute per effetto di quell'inquadramento.

    Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società con tre motivi, illustrati da memoria e da note di udienza.

    L'INPS ha depositato procura.

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Con il primo motivo la società si duole per la violazione dell'art. 2070 e delle norme che regolano l'ambito di efficacia dei contratti collettivi post - corporativi, in relazione all'art. 12 1. 30 aprile 1969 n. 153. Assume, infatti, di non essere obbligata a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione prevista dal c.c.n.l. del settore industria, per non essere questo vincolante nei suoi confronti, essendo iscritta alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato ed avendo sempre riservato ai suoi dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal c.c.n.l. delle imprese artigiane operanti nel settore dell'abbigliamento.

    Partendo da tale premessa, sostiene la ricorrente che il Tribunale avrebbe confuso tra inquadramento ai fini contributivi e trattamento da corrispondere ai dipendenti, non considerando poi che, non essendo iscritta alle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo dell'industria, non poteva essere tenuta alla osservanza dello stesso e, di conseguenza, a versare contributi sulla base di una retribuzione non corrisposta.

    Con il secondo motivo, denunziando omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene la società che il Tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione circa l'applicabilità del contratto collettivo dell'industria, non essendo rilevante a tal fine il richiamo alla impossibilità di un doppio inquadramento ai fini contributivi.

    Con il terzo motivo sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e da vizio di motivazione per aver ritenuto applicabile il c.c.n.l. del settore industria in mancanza di qualsiasi prova - il cui onere ricadeva sull'INPS - circa l'obbligo di uniformarsi a tale disciplina contrattuale. 2. Occorre...

  • Note redazionali:
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