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Estremi:
Cassazione civile, 1999,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Giuseppe De Sanctis conveniva in giudizio, con ricorso depositato il 15.3.96, innanzi al Pretore di Potenza, la Banca Mediterranea spa ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano fin dal 1964 e di essere stato nominato, prima, vicedirettore generale di tale istituto di credito nel marzo del 1977 ed, in seguito, condirettore; riferiva che nel 1992 detta azienda, a seguito della fusione con la Banca Popolare di Brindisi e con la Banca di Lucania, era stata rilevata dalla Banca Mediterranea; che, nel marzo 1994, la Banca di Roma aveva acquisito una quota azionaria della Banca Mediterranea pari al 50,03%; che, di fatto, egli non aveva partecipato alla direzione dell'azienda datrice di lavoro, malgrado il perdurante inquadramento come condirettore.

    Soggiungeva che l'amministratore dell'azienda, in data 13.7.1995, gli aveva comunicato verbalmente l'immediata risoluzione del suo rapporto d'impiego; che, a seguito di questa inaspettata notizia, egli era stato colto da malore ed era stato ricoverato presso l'Ospedale San Carlo di Potenza. Chiedeva la declaratoria di nullità del licenziamento, perché comunicato in forma orale e, in via gradata, la declaratoria di illegittimità dello stesso, perché adottato in difetto di giusta causa e di giustificato motivo, così come previsto dall'art. 88 del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento danni per l'illegittimo licenziamento. In via subordinata chiedeva altresì l'inefficacia temporanea del successivo provvedimento di licenziamento in forma scritta, posto in essere dall'azienda durante il suo stato di malattia, con conseguente condanna della stessa al pagamento di tutte le retribuzioni spettantigli dal momento dell'insorgenza della malattia e fino alla sua cessazione; chiedeva l'accertamento del suo...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Col primo motivo di ricorso si assume la violazione ed errata applicazione dell'art. 2 della l. n. 604-1966, con riferimento all'art. 12 delle preleggi, e degli artt. 1362 e segg., 1324, 1335, 1175 e 1366 c.c. e, inoltre, dell'art. 116 c.p.c.; in ogni caso, errata e insufficiente (inesistente) motivazione; in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

    Dato che il 13 luglio 95 l'Amministratore Delegato della Banca aveva consegnato al ricorrente una lettera di licenziamento e la consegna era stata rifiutata dal medesimo che, colto da malore e trasportato di urgenza presso l'Ospedale S. Carlo di Potenza, aveva fatto pervenire, il giorno dopo, idonea documentazione medica attestante uno stato di malattia con 15 gg. di prognosi (pag. 6 del ricorso), si sostiene la nullità del licenziamento in quanto (pag. 10) sarebbe inidonea a realizzare la comunicazione scritta di cui all'art. 2 della l. n. 604-1966 "la mera lettura, da parte del lavoratore interessato," della missiva contenente la manifestazione di volontà del datore di lavoro di intimare il licenziamento; che il licenziamento dovrebbe essere comunicato a mezzo di lettera "spedita" al lavoratore e da questi ricevuta, senza che siano consentite forme di comunicazioni equipollenti; che, dunque, non potrebbe ritenersi validamente comunicato il licenziamento, qualora il lavoratore rifiuti di ricevere la lettera che il datore di lavoro pretende di consegnargli.

    Avendo il Tribunale accertato, sulla base delle deposizioni dei testi Mastrolilli e Mastronardi, che la lettera di licenziamento era stata letta al De Sanctis contestualmente alla consegna, si afferma che "per la responsabilità connessa al provvedimento espulsivo attuato irregolarmente dagli stessi", detti testi non sarebbero attendibili.

    Si afferma altresì che la lettera di licenziamento spedita a...

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