ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 1990,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso in data 14 giugno 1984, (1) con tre distinte domande, rispettivamente inoltrate il 18 gennaio 1983, il 21 marzo 1983 e infine il 31 marzo 1983, chiesto all'Inps l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, e che la seconda domanda era stata respinta per supposta perenzione del termine, adiva il Pretore di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell'Inps al riconoscimento del predetto beneficio.

    "L'Inps, costituitosi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente società, datrice di lavoro.

    "Il Pretore, con sentenza pronunciata il 6 febbraio 1985, respingeva la domanda per difetto di legittimazione attiva.

    Decidendo sull'appello proposto dalla S.P.A. Ceramica Epoca, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza in data 23.1.87, respingeva l'impugnazione.

    Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. Ceramica Epoca con un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso illustrato da memoria.

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con l'unico motivo - deducendo la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., D.L. LT 3.11.1945 n. 788; DL C.P.S. 12.8.47 n. 869, L. 5.11.1968 n. 1115, l. 8.8.1972 n. 6464, l. 20.5.1975 n. 164 art. 7 - assume la ricorrente che erroneamente il Tribunale ha negato la legittimazione attiva del datore di lavoro nell'azione di accertamento e di condanna dell'INPS all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni assumendo che la legittimazione, per la natura previdenziale del detto intervento, compete in capo ai soli lavoratori.

    La controversia è stata rimessa a queste S.U. perché è stata prospettata dalla Sezione Lavoro di questa Suprema Corte una questione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in subiecta materia, questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di procedimento, in quanto - mancando una precedente pronuncia sulla giurisdizione o nel merito - non si è formato anche implicitamente un giudicato interno (S.U. 10.12.1984 n. 6477).

    La questione - che va preliminarmente esaminata - è fondata e riguarda il problema già esaminato da queste S.U. con la sent. n. 5454 del 20.6.87, con la quale si è affermato che "in tema di integrazione salariale, tanto quella ordinaria autorizzata dall'INPS, quanto quella straordinaria autorizzata dal Ministero del lavoro, l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo in correlazione alla disciplina normativa di detta integrazione, come tali tutelabili dinanzi al giudice ordinario, postula il provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'integrazione medesima, il quale costituisce atto di natura discrezionale e di portata costitutiva; prima di siffatto provvedimento, il datore di lavoro ed il lavoratore sono portatori di meri interessi legittimi, rispetto ai benefici discendenti dalla suddetta disciplina e, pertanto, il datore di lavoro, che insorga contro il diniego...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...