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Estremi:
Cassazione civile, 1988,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con separati ricorsi del 23 aprile 1982, Scaiola Bruno e Zonza Pietro convengono in giudizio l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.).

    Espongono di essere stati assunti in servizio, rispettivamente, dall'OEG il 1 sett. 1955 e dalla CIELI il 23 giugno '61 ma di essere stati inquadrati da tali aziende, assorbite, poi, dall'Enel come dipendenti soltanto a partire, l'uno dal 4 sett. 1956, e l'altro, dal 1 aprile '62.

    Chiedono, su tale premessa, l'accertamento del proprio diritto sia di un'anzianità di servizio decorrente dall'effettiva assunzione al lavoro sia al computo degli scatti, ricollegati alla data reale d'inizio del rapporto; lo Scaiola, anche la condanna dell'ENEL ai danni da omissione contributiva con riferimento al periodo in questione.

    S'oppone l'ENEL, che solleva varie eccezioni e contesta, comunque, nel merito la fondatezza delle pretese.

    L'adito Pretore di Genova, a cause riunite, pronuncia sentenza con la quale accoglie le domande.

    L'ENEL interpone appello, cui resistono lo Scaiola e Lo Zonza.

    il Tribunale di Genova, sentiti i testi sulle circostanze articolate nella prova dello Scaiola, conferma con sentenza 9 luglio '85 la decisione pretorile.

    Osserva che l'art. 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, contrariamente all'assunto dell'ENEL, va inteso nel senso che esso garantisce al dipendente non tanto quell'anzianità e qualifica risultanti al momento del trasferimento quanto la posizione conseguita e i diritti maturati a tale nei confronti del datore di lavoro di provenienza; che anche nella disciplina del rito lavoro sono ammissibili domande dirette ad una condanna generica; che la qualità o status di lavoratore non si estingue per prescrizione; che è infondata l'eccezione di...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Col primo motivo, l'Enel denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 cpc".

    Va premesso che l'Ente ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che non possono farsi valere nei propri confronti diritti (nella specie, una maggiore anzianità con riflessi inerenti sugli scatti di anzianità e sul trattamento di fine rapporto) non risultanti "in atto" al momento del trasferimento e che il Tribunale, nel disattendere l'eccezione, ha affermato che la finalità della norma di cui al citato art. 13 -interpretata anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza- è non già privare il dipendente d'impresa trasferita di diritti sorti nei confronti della stessa o di riservargli un trattamento deteriore rispetto a quello spettantegli in tale azienda di provenienza bensi garantirgli, comunque, la stessa posizione (indipendentemente da un relativo riconoscimento all'atto del trasferimento).

    L'ENEL censura la decisione, rilevando che il Tribunale ha sostanzialmente tradotto l'espressione "censura il trattamento in atto" in quella -completamente diversa- "garantisce i diritti già maturati nei confronti del Datore di lavoro": ha, cosi, fatto violenza sul significato assolutamente palese della lettera della legge ed ha, quindi, violato l'art. 12 delle preleggi.

    Il motivo è infondato.

    Numerose decisioni di questa Corte (v. sentenze n. 4959-80, n. 3484-83, n. 7096-83, n. 5347-87, n. 5930-87, n. 6940-87) anche a sezioni unite (v. sentenze n. 4813 e n. 4817 del 1986) hanno già risolto il problema interpretativo del citato art. 13 enunciando il principio che la norma ivi contenuta in realtà configura una successione "sui generis" e, comunque, un subentro pieno ad nuovo ente nel...

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