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Estremi:
Cassazione civile, 2010,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

    R.I. con ricorso al giudice del lavoro di Messina impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto irrigatogli dalla Coop. Azione sociale s.r.l., di cui era stato dipendente con mansioni di assistente domiciliare polifunzionale.

    Il primo giudice accoglieva la domanda, ritenendo tardivo il licenziamento, in quanto il datore aveva tollerato il comportamento del dipendente, comminandogli il licenziamento solo quando aveva sommato nel triennio 572 giorni di assenza per malattia, a fronte del limite contrattuale di 365 giorni. La Cooperativa proponeva appello sostenendo che, per le dimensioni della propria attività istituzionale, gli organi preposti non erano stati in grado di valutare il comportamento del dipendente prima della maturazione del maggior termine.

    La Corte d'appello di Messina con sentenza 17.2-18.3.09 rigettava l'impugnazione, in quanto dall'istruttoria era emerso che il datore era ben a conoscenza delle assenze e ne aveva tollerato la ripetitività anche dopo la maturazione del comporto, così ingenerando nell'interessato il convincimento dell'irrilevanza delle assenze stesse e dell'acquiescenza della controparte.

    Proponeva ricorso per cassazione la cooperativa con un unico motivo con il quale deduceva violazione dell'art. 2110 c.c. e carenza di motivazione, sostenendo che in tema di superamento del periodo di comporto la tempestività del licenziamento non può ridursi alla mera considerazione del dato cronologico, ma deve essere il prodotto di una valutazione delle concrete circostanze di fatto. A tale onere il giudice di merito si sarebbe sottratto, non avendo considerato la circostanza, dedotta in giudizio, delle notevoli dimensioni della Cooperativa e della particolare organizzazione sul territorio della sua ...

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