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Estremi:
Cassazione civile, 1998,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con sentenza del 19 gennaio 1994 il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il trasferimento disposto dalla datrice di lavoro Banca Popolare Pesarese e Ravennate per il dipendente Cesare Benedetti, destinato dalla sede di Ravenna a quella di Bologna, ordinando alla medesima Banca di ripristinare la situazione precedente a quella del trasferimento illegittimo.

    Il giudice dell'appello rilevava che nella controversia si era discusso, in linea di diritto, sulla configurabilità di un obbligo del datore di lavoro di comunicare i motivi del provvedimento, a seguito di espressa richiesta formulata dal lavoratore in sede stragiudiziale, nonché, in punto di fatto, sull'esistenza di una simile richiesta; l'esame di tale questione era però superata dalla considerazione che in effetti neppure in giudizio la Banca convenuta in primo grado aveva allegato ragioni tecniche organizzative e produttive idonee a giustificare il provvedimento, limitandosi a dichiarare che questo era stato adottato per sostituire nella sede di Bologna il dipendente Casella, in relazione a ragioni familiari di quest'ultimo. L'istituto datore di lavoro non aveva peraltro dedotto l'analogia delle mansioni e della qualifica dei due dipendenti, nè aveva precisato la consistenza dell'unità produttiva di Bologna e le esigenze per le quali era stata disposta la sostituzione.

    Il Tribunale riteneva invece infondata la pretesa del Benedetti di ottenere l'indennità di trasferta dal 12 ottobre 1992, pretesa che poteva essere esaminata sotto il profilo del risarcimento del danno derivante dal trasferimento illegittimo, in quanto l'appellante non aveva specificato l'esistenza e l'ammontare di tale danno; mentre era pacifica l'erogazione al Benedetti di un trattamento di missione diretto a sopperire alle spese iniziali, nulla era...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1 ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cod.proc.civ.

    Con il primo motivo del ricorso principale la Banca Popolare Pesarese e Ravennate denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 99, 101, 112 cod.proc.civ., osservando che il Tribunale ha fondato la sua decisione sul rilievo della mancata allegazione da parte della datrice di lavoro delle ragioni che giustificano il trasferimento. Così motivando, il giudice dell'appello ha commesso vizio di extrapetizione, alterando l'elemento identificativo della causa petendi costituito dalla omessa comunicazione dei motivi del trasferimento; sono stati poi violati i principi posti dalle altre norme di legge invocate, posto che una domanda come quella esaminata dal Tribunale non è mai stata proposta dal Benedetti, e che in mancanza di contestazione della parte interessata non si può addebitare d'ufficio all'appellato una carenza di prova su un fatto non dedotto.

    Su un altro piano, vengono poi criticate le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine a tali carenze probatorie, sostenendosi che l'esigenza, dedotta dalla Banca, di sostituire il Benedetti con il dipendente Casella nella sede di Bologna non richiedeva una prova, essendo insita nella fungibilità del personale addetto.

    Per il primo profilo, il motivo appare infondato. Il vizio di extrapetizione, quanto alle ragioni della decisione, ricorre quando il giudice, integrando o sostituendo in tutto o in parte gli elementi della causa petendi, ponga a fondamento della domanda un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall'attore e dibattuto in giudizio; non sussiste invece quando la pronuncia giudiziale rimanga nell'ambito della res in iudicio deducta e della concreta fattispecie prospettata dalle parti, anche...

  • Note redazionali:
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