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Estremi:
Cassazione civile, 1989,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con tre distinti ricorsi datati 11 e 12-11-1985 al Pretore di Taranto De Felice Antonio, Gasbarro Pasquale e La Corte Antonio, premesso che:

    a) quali dipendenti della Impresa Bono ing. Giuseppe, corrente in Taranto ed operante nel settore dell'edilizia, venivano sospesi dal lavoro per un periodo di tredici settimane a far tempo dal 13 febbraio 1984;

    b) per l'anzidetto periodo il proprio datore di lavoro chiedeva ed otteneva l'ammissione al trattamento ordinario i Cassa integrazione;

    c) successivamente, il datore di lavoro sospendendo nuovamente i ricorrenti dal lavoro per un ulteriore identico periodo di tredici settimane a decorrere dal 21 maggio 1984 d) in relazione al secondo periodo di sospensione la domanda del datore di lavoro diretta ad ottenere l'ammissione alla Cassa integrazione veniva respinta sia dalla Commissione provinciale in prima istanza che dalla Commissione centrale per l'edilizia in sede di gravame con la motivazione che era stato superato il limite delle tredici settimane consecutive di totale sospensione del lavoro, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 472;

    e) a seguito della reiezione della domanda di ammissione alla Cassa integrazione il datore di lavoro provvedeva a ripetere le somme anticipate nelle more del procedimento amministrativo;

    convenivano in giudizio l'I.N.P.S. per ottenere una pronuncia di condanna al pagamento delle integrazioni salariali, a loro dire ingiustamente denegate, nonché degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria.

    L'Istituto convenuto si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda dei ricorrenti anche sotto il profilo della carenza di potestà giurisdizionale del giudice adito.

    Successivamente l'I.N.P.S....

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Il ricorrente Istituto, a sostegno del ricorso per regolamento di giurisdizione, si riporta alla giurisprudenza di queste S.U., le quali, (v. sent. 20-6-87 nn. 5454 - 5456 - 5458) hanno affermato che in tema di integrazione salariale, tanto quella ordinaria autorizzata dall'I.N.P.S., quanto quella straordinaria autorizzata dal Ministero del lavoro, l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo in correlazione alla disciplina normativa di detta integrazione, come tali tutelabili dinanzi al giudice ordinario, postula il provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'integrazione medesima, il quale costituisce atto di natura discrezionale e di portata costitutiva; prima di siffatto provvedimento, il datore di lavoro ed il lavoratore sono portatori di meri interessi legittimi, rispetto ai benefici discendenti dalla suddetta disciplina; pertanto, il datore di lavoro che insorga contro il diniego dell'autorizzazione, deve adire il giudice amministrativo; analoga posizione e legittimazione va riconosciuta anche ai lavoratori, che possono essere interessati anch'essi (come nella specie) all'ammissione o, al contrario (ove pensino di poter mantenere il più conveniente diritto alla retribuzione rispetto a quello all'integrazione) a contrastare l'ammissione stessa.

    Il ricorso è fondato.

    Nella specie i lavoratori hanno evocato davanti al Pretore l'I.N.P.S. per far accertare il loro preteso diritto ad avvalersi della cassa integrazione guadagni, laddove avrebbero dovuto impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento negativo emanato dall'istituto, secondo i principi sopra enunciati, che vanno qui ribaditi, non essendo state prospettate nuove argomentazioni che possano indurre questa Suprema Corte ad un mutamento di indirizzo.

    In accoglimento del ricorso va quindi dichiarata la giurisdizione del...

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