ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2004,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con separati ricorsi al Pretore di Venezia depositati nell'aprile - giugno 1997 e successivamente riuniti i lavoratori in epigrafe, dipendenti del Policlinico S. Marco s.p.a. con qualifica di ausiliari sociosanitari di 3^ livello, chiedevano che venisse accertato il loro diritto all'inquadramento nel 4^ livello, avendo continuativamente svolto dal 1989, in quanto addetti al reparto geriatria della casa di cura, le mansioni superiori di infermiere (sistemazione a letto dei pazienti non autosufficienti, assistenza e lavaggio dei ricoverati, distacco e sostituzione di flaconi fleboclisi, disinfezione delle ferite, rilevazione della temperatura, raccolta urine) con condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

    Il Policlinico si costituiva e si opponeva alle domande.

    Espletata l'istruzione, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 873 del 1999, accoglieva i ricorsi.

    Avverso detta sentenza la casa di cura proponeva appello principale ed i lavoratori appello incidentale.

    La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 100 del 2001, rigettava entrambi gli appelli.

    Per la parte che qui ancora interessa la Corte territoriale osservava che le risultanze istruttorie inducevano ragionevolmente a ritenere che i lavoratori avevano effettivamente espletato in modo continuativo e normale le mansioni superiori indicate in ricorso, sia pure unitamente alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, e che le mansioni superiori dovevano ritenersi prevalenti rispetto a quelle ordinarie, non già alla stregua di un criterio meramente quantitativo, bensì qualitativo, tenendo conto del fatto che la maggiore professionalità richiesta dalle mansioni superiori era venuta a caratterizzare tutta la concreta prestazione di...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la società addebita alla Corte di aver disatteso l'art. 9 del CCNL di settore per il quale, nel caso in cui al lavoratore siano assegnate più mansioni di diversa categoria, allo stesso deve essere riconosciuta la qualifica corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza nel tempo. La Corte pertanto, in presenza di un cumulo di mansioni, riconoscendo ai lavoratori la qualifica superiore in ragione del criterio qualitativo della maggiore professionalità delle mansioni proprie del 4^ livello, e disattendendo il criterio quantitativo, secondo cui doveva essere riconosciuta la qualifica corrispondente alle mansioni svolte nel tempo con carattere di prevalenza, aveva violato le norme di ermeneutica contrattuale, poiché la lettera della norma contrattuale dava chiaramente prevalenza al criterio quantitativo. Peraltro l'interpretazione letterale della norma non portava ad alcun contrasto con la norma imperativa dell'art. 2103 c.c., poiché la norma di legge ora richiamata, nulla disponendo espressamente per il caso di mansioni promiscue, rimanda implicitamente alla contrattazione collettiva per la individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore; sicché in presenza di una specifica normativa contrattuale non era consentito alla Corte assumere un ruolo di supplenza individuando un diverso criterio di valutazione.

    Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 Cost. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la società osserva che la Corte ha del tutto ignorato che il CCNL 1990 ha inserito nella declaratoria relativa al 4° livello la figura professionale dell'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) e che l'Accordo del 25.11.1991...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...