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Estremi:
Cassazione civile, 1994,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso depositato il 24 ottobre 1988 Zazzara Vincenzo conveniva davanti al Pretore di Monza, in funzione di giudice del lavoro, la Centrale del Latte di Monza, Azienda Municipale. Esponeva di essere dipendente della convenuta in qualità di operaio; di avere, nel dicembre 1988, dopo un'assenza dal lavoro per malattia, chiesto con decorrenza dal 22 dicembre 1988, alcuni giorni di ferie per gravi motivi di famiglia, dipendenti da malattia della madre, che si trovava a Brindisi, informandone il Direttore Commerciale dell'Azienda, che, rientrato al lavoro il 3 gennaio 1989, era stato invitato a giustificare l'assenza e, alle giustificazioni offerte sulla base dei già prospettati motivi di famiglia, si era visto rifiutare il pagamento della retribuzione per gli otto giorni di assenza e preannunciare l'inizio di un procedimento disciplinare, poi non coltivato.

    Deducendo l'illegittimità del comportamento della datrice di lavoro, ne chiedeva la condanna al pagamento degli otto giorni di retribuzione, oltre rivalutazione e interessi, con la proporzionale riduzione delle ferie residue da godere per l'anno 1988.

    La convenuta, costituendosi, contestava la domanda, negando, in particolare, che il ricorrente avesse diritto a ferie residue per l'anno 1988 e avesse chiesto le fruizione di ferie.

    L'adito Pretore, con sentenza del 21 novembre 1989, rigettava la domanda sul rilievo che il ricorrente non aveva documentato il suo diritto a fruire di ferie residue per l'anno 1988, non rilevabili dalla documentazione prodotta.

    Avverso tale sentenza proponeva appello Zazzara Vincenzo, dolendosi dell'erronea reiezione della sua domanda.

    La Centrale del Latte di Monza resisteva all'impugnazione.

    Il Tribunale di Monza, con sentenza del 18 ottobre 1991,...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Preliminare è l'esame del terzo motivo, col quale la ricorrente deduce l'erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere la sentenza ritenuto la prova dei residui giorni di ferie dello Zazzara per l'anno 1988 in base ai "listini paga" da essa rilasciati.

    Assume, in particolare, la ricorrente che i "prospetti paga" proverebbero solo il periodo al quale si riferiscono le somme pagate al dipendente e i titoli della corresponsione, con le relative trattenute.

    La censura, lungi dall'investire le regole sull'onere della prova, riguarda, al più, le norme sull'efficacia probatoria dei documenti (art. 2699 e ss. c.c.).

    La ricorrente non si duole, infatti, dell'applicazione della norma dell'art. 1697 sul carico dell'onere della prova, bensì dell'attribuzione di efficacia probatoria in ordine alle residue ferie dello Zazzara per l'anno 1988 a documenti che avrebbero l'attitudine a provare solo circostanze diverse.

    In tale ottica, la censura è sicuramente infondata sul piano di un ipotetico "error in judicando", non ravvisandosi la violazione di alcuna norma, generale o speciale, in tema di efficacia probatoria dei prospetti paga, sul piano generale della prova documentale precostituita dalla parte contro la quale la prova sarebbe rivolta, come pure sul piano della specifica attitudine del documento a dare la prova di determinate circostanze.

    Nulla impedisce, in astratto, che i prospetti paga, redatti dal datore di lavoro, possano costituire prova contro di lui in ordine a qualsiasi elemento di fatto inerente al rapporto di lavoro che in essi si trovi comunque rappresentato.

    Nè la censura investe un ipotetico vizio di motivazione, peraltro non profilabile in relazione alla appagante esposizione, nella sentenza impugnata, delle...

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