Con ricorso al giudice del lavoro di Foggia, G.P. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società P. s.r.l. come addetto ad attività di pulizia e sanificazione, in esecuzione dell'appalto ottenuto dalla società da parte della struttura ospedaliera "Casa sollievo della sofferenza" di San Giovanni Rotondo, e di avere svolto la sua attività fino al giorno in cui gli era stato comminato il licenziamento, provvedimento adottato perché egli era stato ritenuto responsabile di avere lasciato incompiuto il lavoro per quattro giorni consecutivi dal 19 al 22 luglio 1999 e per ciascuna di tali mancanze gli era stata inflitta la sospensione dal lavoro per alcuni giorni, cosicché in totale ne aveva cumulati 35 che, aggiunti alle precedenti sospensioni avevano indotto la resistente a sanzionarlo con il licenziamento. Tanto premesso, deduceva che il licenziamento doveva ritenersi nullo, inefficace o illegittimo, atteso che le mancanze contestategli erano state sanzionate separatamente, pur essendo esse ricollegabili ad una condotta continuata; le sanzioni gli erano state inflitte tardivamente rispetto all'epoca di commissione; la recidiva gli era stata contestata quando ancora nessuna sanzione gli era stata applicata; le contestazioni non fornivano sufficienti indicazioni in ordine alle vicende contestategli; senza preventiva contestazione gli era stata comunicata la sospensione per ulteriori 6 giorni arretrati, oltre a quella totale per 35 giorni. Lamentava inoltre la eccessività e sproporzione del licenziamento inflittogli e nel merito sosteneva la legittimità del proprio comportamento, finalizzato solo alla salvaguardia della sua salute. Concludeva chiedendo la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.
La convenuta resisteva alla domanda, in particolare deducendo che il ricorrente, a causa del suo...
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 7 l. n. 300/1970, oltre insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si lamenta che la Corte di merito, nel ravvisare gli estremi dell'insubordinazione, abbia considerato anche le assenze ingiustificate, non oggetto del licenziamento impugnato, in quanto con la nota del 19.8.1999 gli era stato contestato il fatto che, a dire dell'impresa, egli "lasciava volontariamente incompiuto il lavoro" nei giorni 19, 20, 21 e 22 del luglio 1999. Per queste asserite mancanze gli erano stati inflitti 41 giorni di sospensione e conseguentemente licenziato, giusta quanto disposto dal c.c.n.l. di categoria e dal codice disciplinare.
Il ricorrente, inoltre, aveva impugnato le sanzioni con lettera a sua firma del 16.8.199 e aveva addotto la giustificazione di non avere stivato i cartoni nel container per le pessime condizioni igieniche in cui quest'ultimo si trovava, allo scopo di salvaguardare la propria salute.
Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.
Si lamenta la mancata considerazione delle risultanze istruttorie relative alle condizioni di inagibilità del container (sporco per la fuoriuscita dai cartoni di materiale fisiologico infetto e maleodorante proveniente dalle sale operatorie) e all'avvenuta denuncia delle stesse al datore di lavoro da parte dei lavoratori, e, in particolare, delle deposizioni testimoniali attentamente vagliate dal giudice di primo grado, riportate testualmente nella relativa sentenza, e delle fotografie prodotte dal ricorrente. La motivazione sul punto della sentenza d'appello è insufficiente, stante la sola evidenziazione dei risultati dell'ispezione della ASL, che peraltro era avvenuta il...
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