Con ricorso al pretore del lavoro di Genova, i signori Mauro Parodi e Bruno Cozzolino, dipendenti della Banca nazionale dell'Agricoltura S.p.A. (BNA), convenivano quest'ultima, chiedendone la condanna al pagamento, in loro favore, delle differenze tra quanto loro corrisposto, - nel decennio 1970-1980 - a titolo di retribuzione indiretta per ferie, festività infrasettimanali, permessi sindacali, permessi di studio etc., e quanto, per gli stessi titoli, sarebbe loro spettato qualora il datore di lavoro avesse calcolato, nella retribuzione dovuta per titoli di cui sopra, l'indennità pasto della quale essi avevano goduto, nel decennio anzidetto, in ragione della circostanza che l'orario di lavoro era stato disciplinato in modo da lasciar loro soltanto un'ora di intervallo meridiano per l'assunzione del pasto.
Assumevano che, in considerazione dell'indubbia natura retributiva della suddetta indennità, la stessa non avrebbe potuto essere esclusa dalla retribuzione da prendere a base per il computo degli emolumenti sopra indicati.
Radicatosi il contraddittorio e contestando la BNA il fondamento della pretesa dei signori Parodi e Cozzolino, il pretore rigettava le domande, ritenendo che il contributo pasto non avesse natura retributiva ma risarcitoria.
Peraltro, su appello dei lavoratori, il Tribunale di Genova, con sentenza 28.5-11.9.1986, riformava la decisione del pretore, condannando la BNA a corrispondere al Parodi la somma di L. 246.844 ed al Cozzolino la somma di L. 121.304 per i titoli di cui sopra ad eccezione dell'integrazione del trattamento di malattia, in relazione alla quale escludeva la computabilità dell'indennità pasto; e compensava tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Considerava il Tribunale: che il contributo supplementare pasti, introdotto nella contrattazione...
1. Ragioni di ordine logico suggeriscono di muovere dall'esame del terzo motivo di ricorso con il quale - denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 36 Cost., 2099 c.c. con riferimento alla distinzione tra indennità retributiva e rimborsi spese, nonchè vizio di motivazione su punto essenziale della controversia - si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il contributo supplementare pasti avesse natura retributiva e non risarcitoria.
Si deduce che la distinzione tra competenze retributive e rimborsi spese non può fondarsi sul nesso, presente nella prima ipotesi e non nella seconda, tra spese ed esigenze di vita del lavoratore; che non può considerarsi onere inerente alla normale prestazione del lavoro una spesa che, pur connessa ad un'esigenza di vita, venga affrontata dal lavoratore per poter applicare la prestazione lavorativa secondo le richieste ed in modo da soddisfare gli interessi del datore di lavoro; che al riguardo deve considerarsi irrilevante il carattere normale ovvero eccezionale della modalità della prestazione richiesta; che al contributo pasti, istituito a seguito di una modifica dell'orario di lavoro implicante una spesa aggiuntiva a carico del lavoratore, costretto a consumare un pasto fuori casa, deve quindi riconoscersi natura risarcitoria.
Si deduce inoltre una carenza e contraddittorietà di motivazione, là dove il Tribunale - dopo aver riconosciuto il carattere di rimborso spese ad una indennità che venga corrisposta al lavoratore in relazione ad un'esigenza di vita la cui soddisfazione risulti dispendiosa per effetto di quanto richiesto dal datore di lavoro in ordine alle modalità della prestazione - limita tale carattere al solo caso che la richiesta assuma i connotati dell'occasionalità e straordinarietà, escludendolo nell'ipotesi in cui le modalità della prestazione, che danno...
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