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Estremi:
Cassazione civile, 2005,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso depositato in data 9 novembre 2000 la s.p.a. Poste Italiane proponeva appello avverso la sentenza del 12 luglio 2000, con la quale il Tribunale di Pescara aveva dichiarato che essa società aveva violato i principi generali di correttezza e buona fede nella procedura seguita per la selezione del personale da promuovere alla categoria dei dirigenti, ed era stata condannata a corrispondere lire 8 milioni a N.M., 20 milioni ad E.C. e 21 milioni ciascuno a M.R. ed a I.F. a titolo di risarcimento danni da perdita di chance in relazione alla detta selezione.

    Dopo la costituzione del M., che deduceva che era intervenuta nel frattempo una conciliazione con la società datrice di lavoro, e degli altri appellati, che proponevano invece gravame incidentale rivendicando una somma maggiore per i danni subiti, la Corte d'appello di L'aquila, con sentenza dell'8 gennaio 2001, dichiarava l'improcedibilità dell'appello proposto contro il M. accoglieva l'appello principale e rigettava l'appello incidentale ed, in riforma della impugnata sentenza, rigettava le domande proposte dagli altri appellati.

    Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale premetteva che i lavoratori avevano lamentato che la società datrice di lavoro aveva proceduto all'individuazione delle persone da avviare alle selezioni, per l'accesso alla qualifica di dirigente, in violazione della seconda norma transitoria del c.c.n.l. dei dirigenti del 1994, nonché del combinato disposto dell'art. 26 del contratto collettivo dirigenti e dell'art. 50 del contratto collettivo dipendenti non dirigenti, ed aveva altresì violato i canoni di correttezza e buona fede. Tale assunto non risultava però fondato, atteso che la disposizione transitoria imponeva di attingere i nuovi dirigenti appartenenti alla ex carriera direttiva solo in sede di prima applicazione del nuovo contratto collettivo e, precisamente, sino...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo e secondo motivo i ricorrenti denunziano, sotto distinti profili, violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. In particolare sostengono che il giudice d'appello - nel ritenere che la seconda disposizione transitoria del contratto dei dirigenti dell'Ente Posta dell'11 agosto 1994 non dovesse trovare applicazione, per tutto il periodo di vigenza del primo contratto collettivo del rapporto privatizzato - aveva violato le norme sull'interpretazione del contratto, perché non aveva indagato sulla comune volontà delle parti contrattuali e perché aveva considerato in senso atomistico le singole espressioni del testo contrattuale. Per di più, era stata trascurata anche la lettera della disposizione in oggetto che, nel parlare di "appartenenti all'ex carriera direttiva", mostrava di perpetuare la sua efficacia sino all'epoca successiva alla data del 23 maggio 1995, in cui a seguito della definizione dell'accordo integrativo del contratto collettivo di lavoro in materia di inquadramento, gli appartenenti alla ex carriera direttiva ed alla ex categoria VIII b (carriera esecutiva o dell'esercizio) erano confluiti nell'area Quadri di 1° livello. Nè poteva condividersi l'assunto che la società non fosse vincolata nella preselezione ad alcun criterio obiettivo e trasparente, essendo detti criteri fissati dal combinato disposto dell'art. 50 del contratto collettivo EPI del 26 novembre 1994 e dell'art. 26 del contratto collettivo dei dirigenti recanti disposizioni di carattere generale.

    Con il terzo ed il quarto motivo i ricorrenti lamentano contraddittorietà e difetto di motivazione nonché violazione di legge sia nella parte della decisione impugnata, che aveva ritenuto legittima la mancata considerazione degli esiti della preselezione, cui essi erano stati sottoposti (e ciò sulla base di una pretesa e non affatto...

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