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Estremi:
Cassazione penale, 2008,
  • Fatto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ordinanza del 2.5.2008 il GIP del Tribunale di Forlì disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B.H.K., B.S. e G.E., siccome indagati del reato di estorsione nei confronti di S. B..

    Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame B.H.K. contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.

    Con ordinanza in data 27.5.2008 il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.

    Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto B.H.K. lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.

    In particolare la difesa lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 110 e 629 c.p., art. 292 c.p.p., lett. c) e art. 273 c.p.p.; nonchè violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a carico di B.H. K. ed alla condotta concorsuale nella realizzazione del reato contestato, nonchè mancanza di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza dai quali desumere l'elemento soggettivo del reato.

    Rileva in particolare la difesa che la pretesa condotta agevolatrice posta in essere dall'indagato sarebbe consistita nella semplice presenza dello stesso nei luoghi ove erano stati commessi i fatti; di conseguenza, non avendo il Tribunale del riesame fornito la prova che tale presenza si fosse attuata in modo da rafforzare o agevolare il proposito delittuoso...

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