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Estremi:
Cassazione penale, 2009,
  • Fatto

    FATTO

    Con sentenza in data 8 giugno 2007 la Corte d'Appello di Napoli, in ciò confermando la decisione assunta dal giudice dell'udienza preliminare presso il locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto V.G., C. V., T.N., O.G., L. A., Ca.Fr. e F.L. responsabili, in concorso fra loro e con i coimputati non ricorrenti A. S. e L.G., nonchè con altre persone giudicate separatamente, del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in danno di G.C. e M.V.; ha inoltre confermato la condanna di O.G. per il delitto di estorsione consumata, nonchè di C.V., O. G., T.N., L.G. e C. F., in concorso fra loro, per gli ulteriori delitti di sequestro di persona in danno di G.C. e di porto abusivo di armi da sparo aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7.

    Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, la tentata estorsione aveva avuto ad oggetto la consegna di un'autovettura Lancia Y il cui acquisto era stato prenotato, con richiesta di finanziamento, da V.M. e O.G. presso la concessionaria Piaggio gestita dal G. e dalla moglie M.. Sfumato il finanziamento, la somma versata in acconto era stata restituita, ma i titolari della concessionaria erano stati assoggettati a una serie crescente di pressioni, scandite in diversi episodi, perchè consegnassero ugualmente il veicolo senza pagamento del prezzo.

    Verso Natale del (OMISSIS), in occasione della restituzione dell'acconto, O.G. aveva prelevato di forza dalla concessionaria un...

  • Diritto

    DIRITTO

    Affrontando in ordine logico le molteplici questioni sollevate con i motivi di ricorso, vengono prioritariamente in osservazione - per il loro carattere processuale - le doglianze elevate da L. A. (primo e secondo motivo) e da V.G. (secondo motivo) avverso il rifiuto della Corte d'Appello di prendere in considerazione i verbali, assunti in altro procedimento, contenenti dichiarazioni rese dalle persone offese G. e M..

    In proposito occorre aggiungere che il ricorso del L. s'indirizza espressamente a impugnare anche l'ordinanza dibattimentale nella quale, a suo dire, il rifiuto si sarebbe espresso: ordinanza la cui illegittimità risiederebbe non soltanto nella violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2, trattandosi di prova sopravvenuta; ma altresì del citato articolo, comma 5, per essere stata omessa l'audizione delle parti diverse dall'imputato istante.

    Dell'ordinanza dibattimentale impugnata non sono precisati gli estremi, onde già per tale riguardo la censura non sarebbe ammissibile; se poi si considera che all'udienza del giorno 8 giugno 2007 la produzione dei verbali di cui si tratta è stata consentita dalla Corte d'Appello, la quale si è limitata a far salvo il giudizio sull'ammissibilità e rilevanza della prova (poi espresso negativamente con la sentenza), vi è quanto basta per confermare, per un verso, l'inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento reiettivo non identificato e, di fatto, inesistente; e dall'altro lato per rilevare la vacuità della censura riguardante l'omessa audizione delle parti.

    Nella proiezione riferita alla denegata considerazione della prova, statuita con la sentenza, l'inammissibilità del motivo comune a entrambi i ricorrenti si...

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