Con sentenza 23.2.1989 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda - proposta nei confronti dell'Azienda Comunale Elettricità e Acque di Roma (A.C.E.A.) da Loreti Giuseppe e Pierleoni Oscar dipendenti inquadrati in cat. BS - di inquadramento, a decorrere dal 1.10.1980, nella cat. A1 ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 2103 cod. civ..
Il giudice d'appello - accertato che l'attività dei due lavoratori consisteva nella preposizione ad una squadra, composta di due sottoordinati colleghi, incaricata di provvedere alla individuazione e riparazione dei punti di guasto sulle reti elettriche genericamente segnalati dalla direzione operativa, alla quale era preposto un dipendente inquadrato in cat. As - ha osservato che, alla stregua della normazione collettiva nazionale, essa non poteva essere compresa in quella, propria della cat. A1, di svolgimento di funzioni di concetto direttive o che importassero notevole grado di responsabilità e che, invece, appariva peculiare della categoria di appartenenza anche secondo la previsione della contrattazione aziendale, la quale inquadrava in tale categoria i dipendenti che esplicavano attività di intervento per localizzazione, individuazione e riparazione dei guasti sulla rete elettrica e demandava a quelli inquadrati le cat. A1 e AS l'espletamento di compiti relativi allo studio, consulenza e progettazione del campo elettrico per la realizzazione di opere civili o industriali.
Il giudice d'appello ha escluso la rilevanza, al fine del richiesto inquadramento, delle circostanze dell'uso di apparecchiature sofisticate per l'attività di riparazione di guasti di notevole entità, di cui le squadre dirette dei ricorrenti erano incaricate, del diretto rapporto fra tali squadre e il proposto alla direzione operativa in ordine alle modalità di effettuazione dei lavori, genericamente segnalata dalla...
Con il secondo e terzo motivo di gravame - da esaminare congiuntamente perché relativi alla valutazione, al fine del riconoscimento della qualifica, dell'attività lavorativa dai ricorrenti espletata. si denunzia, in entrambi, vizio di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) e, nel terzo, anche violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione della norma collettiva sottolineandosi:
a) la insufficienza della motivazione sul punto della comparazione tra le mansioni, come indicate nella norma collettiva, e quelle in concreto svolte secondo le emerse risultanze istruttorie.
In particolare si addebita la giudice del merito di avere emesso di valutare, nella loro effettiva portata, il contenuto delle deposizioni dei testi i quali avevano sottolineato la dipendenza effettiva di essi ricorrenti dal capo-sezione della sala operativa in ordine alle modalità da osservare nell'espletamento del lavoro e non dalla sezione operativa, dalla quale si limitavano a rilevare soltanto le indicazioni degli interventi da effettuare;
b) la contraddittorietà della motivazione sul punto della affermata irrilevanza dell'attività svolta, con caratteristiche dello stesso giudice di appello riconosciute di autonomia decisionale, per un periodo di parecchi mesi in contrasto colla ritenuta incidenza di tale elemento al fine della distinzione fra la categoria rivendicata e quella attualmente riconosciuta dall'imprenditore.
La censura è fondata nei limiti e per la considerazione che seguono.
Va, anzidetta, dichiarata inammissibile la doglianza relativa alla violazione delle disposizioni sulla interpretazione della normativa collettiva perché non sviluppata con le specificazioni dei canoni ermeneutici che si assumono violati (per tutte: sent....
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