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Estremi:
Cassazione civile, 2000,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Il sig. Clemente Menegozzo ricorreva al Pretore di Schio esponendo di essere stato assunto il 28 giugno 1993 dalla Omes s.r.l, la quale, con successiva lettera del 6 giugno 1994,lo aveva licenziato con decorrenza dal 27 giugno 1994 per scadenza del termine asseritamene apposto al contratto di lavoro. Il ricorrente, deducendo che non era stato stipulato un contratto a termine dotato dalle forma scritta richiesta ad substantiam, chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità-invalidità del licenziamento intimatogli, con conseguente condanna della società convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno ex art. 18 l.300-70.

    Il Pretore rigettava la domanda.

    Avvverso la decisione di primo grado il Menegozzo proponeva, appello al Tribunale di Vicenza che, con sentenza depositata il 3 dicembre 1996, rigettava l'appello rilevando che dall'istruttoria svolta era risultato che le parti, erano d'accordo, per stipulare un contratto a tempo determinato da considerarsi peraltro nullo ex art.1418, 2 comma C.C. per mancanza della forma scritta richiesta, ad subastantiam; il lavoratore, pertanto avrebbe dovuto far valere la nullità dell'accordo per l'apposizione del termine e chiedere l'accertamento della nullità della disdetta ed il risarcimento del danno patito secondo i criteri civilistici ordinari.

    Per la cassazione della sentenza dei Tribunale il lavoratore propone ricorso formulando in tre motivi.

    La Omes s.r.l. resiste con controricorso.

    Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325 e 1326 C.C. e dell'art.1 della l.18 aprile 1962 n.230 nonché omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, l'esistenza di un accordo tra le parti circa l'apposizione del termine; deduce che non sono sufficienti, per desumere l'incontro delle volontà contrattuali, dichiarazioni non reciprocamente indirizzate, soprattutto tenuto conto che nei casi in cui è richiesta ad substantiam la forma scritta, non può ammettersi una manifestazione tacita di volontà.

    In ogni caso la mancanza della forma scritta comportava la nullità della relativa clausola con la conseguenza che, per il principio di conservazione del contratto esso doveva considerarsi ab origine quale contratto a tempo indeterminato.

    Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsi applicazione della legge 18 aprile 1962 n.230, della legge 15 luglio 1966 n.604 e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.) e censura la sentenza impugnata per aver affermato la diversità giuridica e la conseguente non parificabilità del licenziamento alla disdetta per scadenza del termine, muovendo dall'erroneo presupposto che nel caso di specie fosse stato stipulato, sia pure invalidamente, un contratto di lavoro a tempo determinato e che tale dovesse considerasi il rapporto di lavoro in questione, mentre, al contrario, il rapporto doveva considerasi ab inizio a tempo indeterminato e la legittimità del recesso unilaterale del datore di lavoro era subordinata alla sussistenza di una giusta causa o un giustificato motivo I primi due...

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