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Legislazione Europea

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Trattato 1957 - align: super; padding-right:5px; font-size: 12px!important' class="blackUnder notaclass" onclick='OpenNota("p1400046_1")' name="p1400046_1">1



    • ARTICOLO N.288


    • (ex articolo 249 del TCE)

      Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

      Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

      La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

      La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

      Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

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