[1] Il presente Trattato è stato pubblicato nella versione consolidata a fronte dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona ( firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai Rappresentanti dei 27 Stati membri ) .
ARTICOLO N.288
(ex articolo 249 del TCE)
Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
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