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Legislazione Europea

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Trattato 1957 - align: super; padding-right:5px; font-size: 12px!important' class="blackUnder notaclass" onclick='OpenNota("p1400046_1")' name="p1400046_1">1



    • ARTICOLO N.106


    • (ex articolo 86 del TCE)

      1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.

      2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

      3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

      SEZIONE 2

      AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

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