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Estremi:
Cassazione civile, 2010,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza n. 536/2006 depositata il 16 maggio 2006 la Corte d'appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato la legittimità dei due licenziamenti intimati per giusta causa dalla s.p.a. Telecom Italia a C.F. in data, rispettivamente, (OMISSIS). Il Giudice dell'appello ha ritenuto giustificato il recesso della datrice di lavoro in relazione alle contestazioni disciplinari con cui era stato addebitato al lavoratore il prolungato e massiccio uso indebito del telefono cellulare di servizio.

    Avverso tale sentenza C.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

    Telecom Italia ha resistito con controricorso.

    Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo il ricorrente sostiene, con denuncia di violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., che il primo giudice ritenne non proporzionata la sanzione espulsiva, senza che Telecom appellasse sul punto. Di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno su tale questione, come peraltro era stato eccepito dall'appellato.

    Il motivo è infondato. A prescindere dal fatto che dall'atto di appello di Telecom risulta che la società, nel censurare la decisione assolutoria di primo grado, insistette sull'assoluta gravità dell'illecito commesso dal dipendente, sostenendo che il licenziamento fosse misura legittima e proporzionata, si osserva che è la stessa sentenza impugnata a riferire (pag. 5) che Telecom con il ricorso in appello sottolineò come i fatti contestati integrassero estremi di reato (appropriazione indebita aggravata e truffa), assumendo connotati di estrema gravità, tali da minare irrimediabilmente ogni vincolo fiduciario e, quindi, da giustificare la sanzione espulsiva.

    Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 329, 342, 346 e 434 c.p.c., in ' relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c, nonchè violazione degli artt. 112, 329, 342 e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente premette che il primo giudice escluse la proporzionalità per due motivi: il CCNL in corso non prevedeva il licenziamento per i fatti contestati; quello successivo solo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

    Quindi sostiene che questo capo della sentenza non fu appellato, al pari della esclusione della volontarietà e della consapevolezza dell'illecito. Di conseguenza, la Corte d'appello si sarebbe occupata di questioni non sottoposte al suo giudizio.

    Il ...

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