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Estremi:
Cassazione civile, 2011,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La controversia ha per oggetto la richiesta di due dipendenti con funzioni direttive di una società di costruzioni, i signori R. A. e Re.Sa. (impiegato di settimo livello con mansioni direttive il primo ed impiegato tecnico con la qualifica di capo cantiere il secondo), di condanna della datrice di lavoro società Lo Todaro s.r.l., ora in liquidazione, al pagamento di alcune competenze aggiuntive (a titolo di lavoro straordinario, indennità per il superamento dell'intervallo minimo tra una prestazione e l'altra, e quote di incidenza delle stesse sulle mensilità aggiuntive e sul TFR).

    Costituitosi il contraddittorio ed effettuata l'istruttoria, il giudice di primo grado respingeva la domanda, e questa decisione veniva confermata in sede di impugnazione (anche se con una diversa motivazione) dalla Corte d'Appello di Palermo.

    La sentenza rilevava che i dipendenti, rientrando nel personale direttivo, non erano sottoposti a limitazioni dell'orario di lavoro, e che avevano già percepito una speciale indennità prevista per il personale non soggetto a limitazioni di orario dall'art. 47 del contratto collettivo di categoria.

    Riteneva perciò che non potessero richiedere anche la maggiorazione per il lavoro straordinario, perchè non era stato dimostrato che loro prestazioni avessero superato il limite della ragionevolezza in rapporto alla tutela della loro salute, e della loro integrità fisiopsichica.

    Avverso la sentenza d'appello, depositata in cancelleria il 21 giugno 2006, e notificata il 21 settembre successivo, i due interessati hanno proposto ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 20 novembre 2006.

    L'intimata società Lo Todaro s.r.l. in liquidazione ha resistito con ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Nel primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione all'art. 116 c.p.c., circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    La sentenza avrebbe attribuito una valenza solo quantitativa alla maggiore quantità di lavoro svolta, senza avere apprezzato il fatto che le modalità di lavoro erano variate tra un primo periodo, fino al 31 ottobre 1995, ed il periodo successivo, quello cui si riferivano le richieste dei ricorrenti.

    Per il primo periodo la retribuzione, proposta dalla società ed accettata dai lavoratori, e comprensiva anche della speciale indennità prevista dall'art. 47 della contrattazione collettiva, era stata sufficiente a compensare le ordinarie eccedenze di lavoro di un impiegato con mansioni direttive, e perciò gli interessati non avevano avanzato nessuna pretesa.

    La situazione si era radicalmente modificata nel secondo periodo, cui si riferivano invece le loro rivendicazioni.

    Erano stati aggiunti loro ulteriori compiti, con l'incarico di controllare, dirigere, impostare e realizzare altri programmi di lavoro in tutta Italia ed anche all'estero, obbligandoli così a continui spostamenti.

    Non potevano, però, essere richieste loro ulteriori prestazioni, senza alcun limite ed alcun riconoscimento.

    Nel secondo motivo di impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dello stesso art. 116 c.p.c., lamentando specificamente che il giudice avesse omesso di esaminare e valutare documenti che attestavano la quantità e la qualità delle prestazioni, e la loro particolare gravosità.

    Infine, nel terzo motivo di impugnazione, i due lavoratori deducono la violazione dell'art. 47 del contratto...

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