La Corte d'appello di Milano ha accolto l'appello della SpA Poste Italiane e riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, respingendo la domanda proposta dal lavoratore dipendente Carmelo Calabrese per il pagamento di compensi rivendicati a titolo di lavoro straordinario.
Il giudice dell'impugnazione ha escluso che la disciplina contrattuale relativa al normale orario di lavoro fosse operante anche per il Calabrese, che rivestiva la qualifica di quadro di primo livello, siccome era specificamente contemplato il "disagio derivante dalla necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell'orario prevista per le restanti categorie", disagio compensato da apposita indennità di funzione; ha aggiunto che soltanto un'eccezionale prestazione notevolmente superiore al numero ordinario di ore lavorative avrebbe potuto dare fondamento alla pretesa di un compenso, ma sarebbe stato necessario comunque dimostrare che le protrazioni di orario erano state autorizzate dall'azienda, autorizzazione che non poteva desumersi dal fatto che in un primo tempo vi erano stati pagamenti spontanei del lavoro straordinario.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso per un unico motivo Carmelo Calabrese, al quale resiste con controricorso la SpA Poste Italiane. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art, 2108 c.c., degli art. 1362 ss. c.c. in relazione agli art. 9, 38, 68, 69 e 73 del c.c.n.l. 26.11.1994, omessa motivazione su punto decisivo della controversia. 2. Si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'indennità di funzione, attribuita ai quadri dall'art. 68 del contratto collettivo, sarebbe stata diretta a compensare le protrazioni dell'orario normale di lavoro.
Tale affermazione, si deduce, non avrebbe tenuto conto che l'orario normale di lavoro è determinato dall'art. 9 del contratto con riferimento al numero di ore settimanali (36), mentre l'art. 38, per il personale appartenente all'area quadri, specifica che è possibile modulare in maniera flessibile l'articolazione della prestazione giornaliera, ma ferma restando la durata della prestazione lavorativa settimanale, sicché emergerebbe evidente il senso dell'art. 68, che collega l'indennità di funzione alla necessità di garantire la presenza in servizio svincolata dalle limitazioni di orario previste per le restanti categorie, siccome da riferire all'orario giornaliero. 3. Si aggiunge che le affermazioni della sentenza impugnata non si concilierebbero con i contenuti della circolare 19.11.1996, secondo cui la richiesta di prestazioni aggiuntive ai quadri oltre i compiti di normale pertinenza e che comportino protrazioni di orario non compensabili con prestazioni di minore durata rese in altri giorni lavorativi del mese, rendono possibile il ricorso al pagamento degli straordinari. 4. In ogni caso, a giudizio del ricorrente, l'art. 2108 c.c. non consentirebbe di ritenere valida la previsione negoziale di un compenso forfettario del lavoro straordinario, in quanto comporterebbe rinuncia ad un diritto non ancora sorto e non sarebbe conforme al precetto di cui all'art. 36 Cost. 5. In ordine, infine, alla...
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