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Estremi:
Cassazione civile, 2004,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorsi al Pretore di Venezia depositati il 9.4.1997 e successivamente riuniti Sandra Borghesan e Bruna Borghi, dipendenti del Policlinico S. Marco s.p.a. con qualifica di ausiliari sociosanitari di 3^ livello, chiedevano che venisse accertato il loro diritto all'inquadramento nel 4^ livello, avendo continuativamente svolto dal 1989, in quanto addetti al reparto geriatria della casa di cura, le mansioni superiori di infermiere (sistemazione a letto dei pazienti non autosufficienti, assistenza e lavaggio dei ricoverati, distacco e sostituzione di flaconi fleboclisi, disinfezione delle ferite, rilevazione della temperatura, raccolta urine) con condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

    Il Policlinico si costituiva e si opponeva alle domande.

    Espletata l'istruzione, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 875 depositata il 31.3.2000, accoglieva i ricorsi.

    Avverso detta sentenza la casa di cura proponeva appello principale e le lavoratrici appello incidentale.

    La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 147 depositata il 30.6.2001, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale.

    Per la parte che qui ancora interessa la Corte territoriale osservava che le risultanze istruttorie inducevano ragionevolmente a ritenere che i lavoratori avevano effettivamente espletato in modo continuativo e normale le mansioni superiori indicate in ricorso, sia pure unitamente alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

    Rilevava che nel caso di specie non era possibile applicare la norma contrattuale (art. 9 CCNL del 1987) - che in caso di mansioni promiscue riconosceva la categoria e la qualifica corrispondente alle mansioni superiori...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la società addebita alla Corte di aver "vanificato" l'art. 9 del CCNL di settore per il quale, nel caso in cui al lavoratore siano assegnate più mansioni di diversa categoria, allo stesso deve essere riconosciuta la qualifica corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza nel tempo.

    Secondo le ricorrenti il giudice di appello avrebbe erroneamente statuito che nella specie non era utilizzabile la norma contrattuale sopra citata perché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2103 cod.civ. L'interpretazione letterale dell'art. 9 del CCNL, infatti, non portava ad alcun contrasto con la norma imperativa dell'art. 2103 c.c., poiché la norma di legge ora richiamata, nulla disponendo espressamente per il caso di mansioni promiscue, rimanda implicitamente alla contrattazione collettiva per la individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore; sicché in presenza di una specifica normativa contrattuale non era consentito alla Corte assumere un ruolo di supplenza individuando un diverso criterio di valutazione.

    La Corte inoltre, in presenza di un cumulo di mansioni, riconoscendo ai lavoratori la qualifica superiore in ragione del criterio qualitativo della maggiore professionalità delle mansioni proprie del 4^ livello, e disattendendo il criterio quantitativo, secondo cui doveva essere riconosciuta la qualifica corrispondente alle mansioni svolte nel tempo con carattere di prevalenza, aveva violato le norme di ermeneutica contrattuale, poiché la lettera della norma contrattuale dava chiaramente prevalenza al criterio quantitativo di prevalenza nel tempo.

    Il giudice di appello, infine, omettendo di...

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