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Estremi:
Cassazione civile, 2000,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso dell'8 giugno 1989, Gianfranco Bertoli chiese al Pretore del lavoro di Milano, ottenendolo, decreto ingiuntivo per lire 61.807.256, a titolo di provvigioni maturate nel marzo dello stesso anno, nell'ambito del rapporto di agenzia intercorso con la società Programma Italia per azioni.

    Ne seguì giudizio di opposizione, definito dal Pretore del lavoro con pronuncia declinatoria della competenza (funzionale) in favore del Tribunale ed assegnazione del termine per la riassunzione della causa.

    Anziché avvalersi di tale termine ovvero impugnare la pronuncia con istanza di regolamento di competenza, il Bertoli presentò al Tribunale di Milano altro ricorso monitorio di contenuto identico, ottenendo il decreto ingiuntivo, contro cui la società Programma Italia propose opposizione.

    Analogo ricorso monitorio per lire 190.879.388, a titolo di provvigioni maturate fino al marzo 1989, era stato nel frattempo presentato in Tribunale dalla società Global Consult a resp. lim., e contro il pedissequo decreto ingiuntivo la società Programma Italia aveva proposto opposizione.

    Nel novembre 1989, la società Programma Italia promosse altro giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, e nei confronti del Bertoli, della società Global Consult, di Federico Tralli, della società Areaconsult S.I.M. per azioni (già Area Consult s.p.a. e Gardaprogram s.p.a.), della società Area Gestioni Finanziarie a resp. lim. e della società Area Service per azioni (in seguito Glenn Immobiliare s.r.l.), giudizio nel quale formulò plurime domande d'inibitoria e di risarcimento danni in ragione della dedotta violazione da parte del Bertoli e della società Global Consult dell'obbligo di fedeltà e del patto di non concorrenza, connessi ai rapporti di agenzia con loro intrattenuti, nonché in ragione dell'assunta realizzazione da...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che la controricorrente Mediolanum s.p.a. solleva per essere stato notificato l'atto a Programma Italia s.p.a., parte costituita nel giudizio d'appello, la quale, però, era nel frattempo venuta ad estinguersi per fusione con altre società (Fininvest Italia s.p.a. e Fintre s.p.a.) e costituzione di nuova e diversa persona giuridica, la Mediolanum Holding s.p.a. (poi denominata Mediolanum s.p.a.), giusta atto rogato dal notaio Marchetti di Milano, rep. n. 15336-4030 del 7 dicembre 1995.

    La controricorrente fa espresso richiamo del precedente delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, sentenza n. 366-1992, e sostiene che i ricorrenti non potevano ignorare quel mutamento di stato, per quanto se ne era data ampia pubblicità e per quanto operavano professionalmente nello stesso settore d'attività di quelle imprese.

    L'eccezione è infondata.

    L'esposto mutamento di stato non pregiudica, infatti, nei pretesi termini d'inammissibilità, il ricorso per cassazione, atteso che -secondo le stesse indicazioni della controricorrente- si è realizzato nel dicembre 1995, ossia nel corso del giudizio d'appello, di cui era parte costituita la società Programma Italia, e prima della chiusura della discussione, appunto avvenuta all'udienza del 26 marzo 1996, senza denuncia o notifica di tale mutamento ad opera del procuratore della stessa società.

    Ed invero, premesso che la richiamata sentenza n. 366-1992 delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione e la successiva conforme n. 10328-1996, attengono segnatamente ad ipotesi diverse da quella in oggetto, ossia ad ipotesi d'estinzione, tra una fase e l'altra del processo, della persona giuridica costituita in giudizio, va osservato che, partendo dalla considerazione...

  • Note redazionali:
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