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Estremi:
Cassazione civile, 2009,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con sentenza del 18 febbraio 2005 il tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta da R.E., già direttore amministrativo dell'Ospedale di (OMISSIS), nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano relativamente al preteso demansionamento patito sino al 30 giugno 1998, respingendo invece la domanda per quel che riguardava il periodo successivo. Inoltre in accoglimento parziale di un'ulteriore domanda del R., il tribunale ha condannato la Fondazione convenuta a restituire al ricorrente la somma di Euro 48.329,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

    2. Contro tale decisione ha proposto appello la Fondazione Ordine Mauriziano, sostenendo la carenza di giurisdizione in capo al giudice adito anche per ciò che concerneva la domanda di ripetizione di indebito accolta dal primo giudice, e comunque ribadendone nel merito l'infondatezza.

    Si è costituito il Dott. R., in primo luogo affermando l'infondatezza dei motivi del gravame proposto dall'appellante. In via di appello incidentale, ha riproposto le proprie deduzioni circa il demansionamento che gli sarebbe stato inflitto a partire dal 1995, sostenendo, quanto alla giurisdizione, l'unicità della condotta ed il carattere permanente della dequalificazione perpetrata ai suoi danni, con la conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

    3. Con sentenza del 15 novembre - 20 dicembre 2006 la Corte d'appello di Torino, in accoglimento dell'appello principale, dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di ripetizione dell'indebito; respingeva l'appello incidentale;

    condannava l'appellato a rimborsare all'appellante principale le spese del doppio grado.

    ...
  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

    Con i primi due motivi, che attengono alla giurisdizione, il ricorrente sostiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario sia con riferimento alle pretese conseguenti al demansionamento subito fin con il primo provvedimento del 1995 di assegnazione a mansioni diverse da quelle di direttore sanitario; sia con riferimento alla domanda di restituzione della somma versata nel 1995 perchè solo nel 1999, con sentenza della Corte dei conti, era stata esclusa la sua responsabilità contabile.

    Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1371 c.c., in riferimento alla citata lettera del 1995.

    Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., avendo la Corte d'appello addossatogli un onere probatorio, quanto al denunciato demansionamento, onere che invece gravava sull'Amministrazione datrice di lavoro.

    Con il quinto motivo, denunciando ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che le mansioni di direttore sanitario, originariamente svolte, non erano state sufficientemente indicate.

    2. Il ricorso è nel suo complesso infondato e, quanto alle domande alle quali si riferiscono i primi due motivi dello stesso, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo.

    3. Devono premettersi alcune considerazioni iniziali con riferimento all'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. 3.1. L'Ordine Mauriziano di Torino, alle cui dipendenze ha lavorato il ricorrente, è...

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