La Corte di Appello di Torino, confermando la decisione di accoglimento di opposizione proposta da M.L. avverso cartella esattoriale, ha dichiarato la prescrizione del credito fatto valere dall'INPS per contributi omessi e sanzioni aggiuntive relativi a periodi dal 1985 al 1988, affermando che la lettera dell'INPS pervenuta al debitore il 18 agosto 1995 (dopo l'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995) non aveva impedito la trasformazione da decennale in quinquennale, a decorrere dal 1 gennaio 1996, della durata del termine prescrizionale (seguito da altra lettera del 22.2.01, quando il credito si era ormai prescritto). Ha ritenuto che il limite temporale degli atti interruttivi già compiuti può essere solo quello della data di entrata in vigore della legge.
Avverso tale sentenza l'INPS e la società di cartolarizzazione S.C.C.I. hanno proposto ricorso per Cassazione con unico motivo, illustrato da memoria. L'intimato si è costituito con controricorso.
La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite in relazione al contrasto di giurisprudenza registratosi sull'interpretazione della L. n. 335 del 1995, commi 9 e 10, con specifico riferimento alla idoneità di atti interruttivi compiuti dopo la data di entrata in vigore della legge a conservare il termine di prescrizione decennale.
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, nonchè vizio di motivazione. Si censura la statuizione del giudice di appello, che ha ritenuto prescritto il credito azionato dall'INPS con la cartella esattoriale notificata il 15 febbraio 2001, nonostante la lettera raccomandata di diffida di pagamento inviata al M. il 18 agosto 1995. Ad avviso della Corte territoriale, tale comunicazione aveva validamente interrotto la prescrizione, ma il successivo atto interruttivo era intervenuto oltre cinque anni dopo, quando era già scaduto il termine della prescrizione divenuto quinquennale.
L'Istituto ricorrente sostiene invece per i contributi in questione (dovuti per periodi antecedenti l'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995) trovava applicazione la prescrizione decennale e non quella quinquennale.
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda l'interpretazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, che al comma 9, così dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria"».
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