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Estremi:
Cassazione civile, 2003,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con separati ricorsi al pretore di Santa Maria Capua Vetere, successivamente riuniti, Ciro Barone, Vincenzo Lombardi Antonio Guarracino, e Antonio Natale, dipendenti delle ferrovie dello Stato, in servizio presso la stazione di Capua con qualifica di ausiliari di III livello (areal) esposero di essere stati utilizzati sin dal 1987-88 anche in mansioni di profilo superiore (area 2) perché oltre a quelli tipici del loro livello, avevano svolto in modo prevalente anche i compiti di manovratore (composizione e scomposizione dei treni). Dedussero quindi di aver maturato il diritto alla promozione automatica, nel profilo superiore (area 2 operatori specializzati) per superamento del termine di tre mesi previsto dall'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori, anche in applicazione dell'articolo 2103 codice civile, e chiesero il riconoscimento giudiziale di tale diritto con le relative conseguenze in ordine al trattamento economico e normativo.

    La convenuta contrastò le domande soprattutto in considerazione della mancanza dei requisiti della continuità e della prevalenza delle dedotte mansioni superiori.

    Il Pretore accolse le domande, che furono invece rigettate dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'appello delle Ferrovie, contrastato dai ricorrenti.

    Nel pervenire a tale conclusione il giudice di appello ha premesso che, in punto di fatto, dalla documentazione in (modello M 512 A) era risultato che gli ausiliari svolgevano le attività di "addetto a servizi promiscui, di manovra, scambi, manovalanza e pulizia" e, in punto di diritto, che in base all'allegato 4 del contratto collettivo nazionale vigente all'epoca dei fatti, l'ausiliario di stazione, addetto normalmente ad operazioni manuali e-o complementari o accessorie ai servizi di stazione poteva "in via saltuaria e non prevalente essere...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo di ricorso, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla valutazione degli elementi probatori prodotti o acquisiti in giudizio, i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di aver affermato che le superiori mansioni di manovratore espletate dai lavoratori, non avevano assunto carattere di prevalenza, in quanto svolte per circa 60 ore mensili con un impegno medio individuale di circa 12 ore al mese, concentrandosi così unicamente sul criterio quantitativo e desumendo la prevalenza della mansione di ausiliario su quella di manovratore unicamente dalla maggior frequenza della prima rispetto alla seconda nello svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera, ed omettendo invece del tutto ogni riferimento e considerazione al criterio qualitativo che, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, concorre in concreto con quello quantitativo a determinare il carattere di prevalenza non in astratto e tantomeno in base ad una determinazione aprioristica, bensì in relazione alla natura della prestazione lavorativa come concretamente espletata, con la conseguenza che deve considerarsi caratterizzante anche una mansione esercitata con scarsa frequenza ma che richieda un alto grado di specializzazione. Nella fattispecie, secondo i ricorrenti l'elemento differenziale tra le mansioni del profilo professionale di appartenenza e quelle di manovratore afferenti al superiore profilo professionale consiste esattamente e propriamente nella specializzazione che connota e distingue le figure professionali nell'area 2 (operatori specializzati) rispetto a quelle dell'area 1, onde nel caso concreto sussisteva il quid pluris in grado di prevalere sul mero dato quantitativo - frequenziale, e di caratterizzare quindi il concreto espletamento della prestazione lavorativa. Alla totale...

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