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Con ricorso del 18 ottobre 1994, Luigi Di Cosmo ha convenuto in giudizio dinanzi il Pretore di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, l'Azienda Trasporti Automobilistici Foggia - A.T.A.F. -, chiedendone la condanna al pagamento delle somme richieste per avere prestato attività lavorativa anche nelle giornate destinate al riposo settimanale, fatto dal quale gli era derivato un danno da usura. Costituitasi in giudizio, l'Azienda contestava la fondatezza della domanda, deducendo che il C.C.N.L. (art. 16 e 17) prevedeva già un congruo ristoro per il lavoro svolto durante il giorno destinato al riposo settimanale e che, in ogni caso, il trattamento riservato ai dipendenti per il mancato godimento di detto riposo era più favorevole anche rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale; eccepiva altresì, in subordine, la prescrizione quinquennale.
Il Pretore ha accolto integralmente la domanda.
Il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'appello dell'azienda, ha condannato quest'ultima a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento dei danni, il 30% delle somme determinate dal Pretore con riferimento alla retribuzione di una giornata di lavoro. Nel giudizio di appello aveva spiegato intervento volontario la Regione Puglia, nell'assunto di essere succeduta all'Ataf nel diritto controverso, ma il Tribunale ne ha disposto l'estromissione in quanto soggetto privo di legittimazione a contraddire.
Le argomentazioni che sorreggono la statuizione del Tribunale sono, in sintesi, le seguenti: a) il danno da mancato godimento del riposo settimanale consiste nella lesione del diritto alla salute, lesione che non incide soltanto sul reddito, ma comprende anche il cd. danno biologico, con la conseguenza che nessuna prova deve essere fornita in ordine al pregiudizio - di natura non...
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 3 della legge regionale Puglia n. 37 del 1995, per avere il Tribunale erroneamente disposto l'estromissione dal giudizio della Regione Puglia, nell'assunto che fosse subentrata nei soli rapporti obbligatori perfezionatisi successivamente al 31 dicembre 1993, senza considerare il tempo della certezza e liquidità della partita debitoria. 1.1. Il motivo è infondato.
La questione è stata già sottoposta al vaglio della Corte e risolta del senso che la disciplina posta dalla legge Regione Puglia 31 ottobre 1995, n. 37, con la prevista cessazione delle gestioni in affidamento precario del servizio pubblico di trasporto su linee extra - urbane e l'istituzione di apposite gestioni stralcio per la definizione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993, non ha determinano l'estinzione dell'azienda, precedentemente concessionaria del servizio, con la conseguenza che l'Ataf, è rimasta parte dei rapporti obbligatori inerenti al periodo precedente alla data predetta (cfr. Cass. 3702-1999 e 8409-2000; in particolare, Cass. 8697-2000, alla cui motivazione si rinvia per più ampi riferimenti).
Nè la legge, in relazione agli anzidetti rapporti obbligatori, autorizza a ritenere aggiunta la Regione all'originario debitore, poiché il riferimento alla "maturazione" esprime chiaramente il concetto dell'estraneità della Regione stessa ai rapporti obbligatori perfezionatisi negli elementi costitutivi prima della data indicata. 2. Con il secondo motivo, l'Azienda ricorrente - nel denunciare falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'alt. 2109 cod. civ., nonché violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 1226 e 2697 cod. civ., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria...
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