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Estremi:
Cassazione civile, 1997,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con sentenza del 2 giugno 1994 il Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, decidendo sull'appello della Banca Nazionale del Lavoro nei confronti di Ferrari Giuseppe, avverso sentenza del pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il diritto del Ferrari al computo come malattia, e non come ferie, del periodo di cure termali dal 30 9 al 12 10 1991.

    Osservava in motivazione che l'onere della preventiva comunicazione fissato dall'art. 2109 c.c. del periodo di ferie comportava che il potere del datore di lavoro di fissare il periodo feriale si consumava con tale comunicazione e che la posizione del lavoratore rispetto al godimento delle ferie nel periodo comunicatogli diveniva di diritto soggettivo. Rilevava in fatto che il comportamento della Banca, la quale, ricevuta la richiesta di fruire di un periodo di cure termali dal 30 9 al 12 10 1991, aveva anticipato in coincidenza con detto periodo due periodi di ferie di cinque giorni ciascuno cadenti in novembre e dicembre fissati sin dall'aprile dello stesso anno, era in contrasto, non solo con i principi di correttezza nell'esecuzione del contratto, ma con la stessa norma che regola l'istituto delle ferie che non consente al datore di lavoro di spostarle unilateralmente. Invocava sul punto l'interpretazione della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 559 del 1987. Rilevava, infine, che la contestazione della Banca in ordine alla idoneità della documentazione era insieme tardiva ed infondata.

    Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la BNL, il Ferrari non si è costituito.

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.l. n. 463 del 1993 (NDR: così nel testo), come convertito in legge n. 638 del 1983, ed il vizio di motivazione, (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la banca contesta di avere mai ritenuto che la documentazione esibita fosse idonea, quando non lo era, perché non conteneva la esplicitazione dei motivi per cui le cure non erano fruibili durante le ferie. Censura, inoltre, la sentenza impugnata che aveva ritenuto inapplicabile una circolare interna che non aveva valore di fonte disciplinatrice del rapporto ma di mera puntualizzazione dei principi di legge in materia.

    Le censure sono infondate.

    Sulla inidoneità della documentazione l'unico specifico rilievo mosso con il motivo è che da essa non risulterebbe che le cure termali non sono compatibili con le ferie. La documentazione, redatta da un medico specialista dell' INPS deve contenere a sensi dell'art. 13 indicato, oltre che la prescrizione delle cure idrotermali, la diagnosi e la indicazione della effettiva esigenza terapeutica e- o riabilitativa delle cure stesse e della loro non differibilità al periodo feriale, e non anche la loro incompatibilità con la fruizione delle ferie. Cass. n. 7327-1994.

    Sulla ritenuta inapplicabilità della circolare interna la questione è palesemente irrilevante posto che la stessa ricorrente assume che la circolare non ha valore di fonte regolatrice della materia, ma meramente esplicatrice della regolamentazione legale, sicché la violazione di principi di legge da essa richiamati rileva in quanto violazione di legge e non della circolare.

    Con il primo motivo di ricorso, denunziando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 d.l. n. 463 del 1983 come conv. in l. n. 638 del 1983,...

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