Regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).
(1) Regolamento abrogato dall'articolo 80 del Regolamento...
ARTICOLO N.19
ARTICOLO 19
[ Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
2) in un altro Stato membro:
a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto ] (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 80 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215 del 12 dicembre 2012, con decorrenza indicata dall'articolo 81 del medesimo regolamento
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