Regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).
(1) Regolamento abrogato dall'articolo 80 del Regolamento...
ARTICOLO N.13
ARTICOLO 13
[ Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o
2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3) che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni, o
4) stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro o
5) che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14 ] (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 80 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215 del 12 dicembre 2012, con decorrenza indicata dall'articolo 81 del medesimo regolamento
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