(1) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con R.D. 15 marzo 1923, n.1955.
(2) A norma dell'articolo 13 della legge 16 marzo 1933, n. 527, a partire dall'entrata in vigore della stessa per le aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, restano abrogate le disposizioni del presente decreto.
ARTICOLO N.9
Sanzioni amministrative.
Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni (1).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
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