(1) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con R.D. 15 marzo 1923, n.1955.
(2) A norma dell'articolo 13 della legge 16 marzo 1933, n. 527, a partire dall'entrata in vigore della stessa per le aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, restano abrogate le disposizioni del presente decreto.
ARTICOLO N.5
Lavoro straordinario.
È autorizzata quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 per cento o con un aumento corrispondente sui cottimi (1).
(1) Gli accordi fra le parti relativi al lavoro straordinario di cui al presente articolo sono sottoposti alle stesse norme prescritte per gli accordi circa la ripartizione dell'orario normale in periodi ultra-settimanali a norma dell'articolo 9, comma 2, del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
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