(1) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con R.D. 15 marzo 1923, n.1955.
(2) A norma dell'articolo 13 della legge 16 marzo 1933, n. 527, a partire dall'entrata in vigore della stessa per le aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, restano abrogate le disposizioni del presente decreto.
ARTICOLO N.1
Orario massimo normale di lavoro.
La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti d'insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.
Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.
Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...