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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Regio Decreto Legge 1923 - LEGGE 15 marzo 1923, n. 692 (in Gazz. Uff., 10 aprile, n. 84). Decreto convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (in Gazz. Uff., 5 maggio 1925, n. 104). - Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura (1) (2) .

      (1) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con R.D. 15 marzo 1923, n.1955.

      (2) A norma dell'articolo 13 della legge 16 marzo 1933, n. 527, a partire dall'entrata in vigore della stessa per le aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, restano abrogate le disposizioni del presente decreto.



    • ARTICOLO N.1

      Orario massimo normale di lavoro.


    • La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti d'insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

      Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

      Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

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