1.1. - Con ricorso, depositato il 1 e notificato l'8 luglio 1976, Gianni Bombardieri chiese in via principale dichiararsi illegittimo - tra l'altro per mancata affissione del codice disciplinare nell'unità di lavoro cui era addetto - il licenziamento intimatogli dalla datrice s.p.a. Alivar con lettera 31 maggio dello stesso anno e per l'effetto condannare la medesima a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari a cinque mensilità di retribuzione globale, in via subordinata dichiarare insussistente la contestata giusta causa di recesso e condannare la Alivar al pagamento, in favore di esso ricorrente, della retribuzione per il periodo 1-15 giugno, nonché della indennità sostitutiva del preavviso nella misura di due mesi e mezzo di retribuzione, con ogni conseguente effetto sulle indennità periodiche e di fine rapporto. Nel contraddittorio della Alivar, costituitasi con memoria depositata il 6 agosto 1976, l'adito Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza pronunciata il 23 ottobre 1976 (notificata l'8 e comunicata l'11 ' del successivo mese di novembre, pubblicata nella G. U. n. 31 del 2 febbraio 1977 e iscritta al n. 739 R.O. 1976), giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma primo l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto non sia applicabile ai licenziamenti disciplinari, sul riflesso che il principio di uguaglianza sarebbe violato dall'art. 7, se interpretato nel senso, prospettato dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che "nessuna delle disposizioni dell'art. 7 (e, quindi, neanche la disposizione di cui al primo comma di tale articolo, che si assume nella specie violata) sia applicabile ai licenziamenti disciplinari, con la conseguenza che le garanzie, da tali disposizioni assicurate al lavoratore in caso...
9. - Sebbene il Pretore di Treviso, con le ordinanze 27 novembre 1976 e 11 agosto 1977, abbia coinvolto l'intero art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 nel sospetto d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la motivazione delle due ordinanze individua l'oggetto della censura nel solo comma settimo ("Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio").
Degli altri commi dell'art. 7 il primo è impugnato dal Pretore di Parma con le ordinanze 23 ottobre e 22 novembre 1976 in riferimento all'art. 3 e dal Tribunale di Parma con l'ordinanza 1 dicembre 1976 in riferimento agli artt. 2 e 3, il secondo è impugnato dal Pretore di Parma con l'ordinanza 22 novembre 1976 e dal Pretore di Treviso con l'ordinanza 18 dicembre 1976 in riferimento all'art. 3, e dal Tribunale di Parma con l'ordinanza 1 dicembre 1976 in riferimento agli artt. 2 e 3, il terzo dal Pretore di Treviso con l'ordinanza 18 dicembre 1976 in riferimento all'art. 3, il quinto dai Pretori di Parma e di Treviso, rispettivamente, con le ordinanze 22 novembre e 18 dicembre 1976 in riferimento all'art. 3 e dal Tribunale di Parma in riferimento agli artt. 2 e 3, di tal che i soli commi quarto, sesto e ottavo dell'art. 7 sono immuni da censura.
Infine, il Tribunale di Parma ha, con la ordinanza 1 dicembre 1976, giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 2 e 3, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18 comma primo l. 20 maggio 1970, n. 300.
Tale essendo la sostanza dei sei...
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