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Corte Costituzionale, 1973,
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  • Fatto

    Ritenuto in fatto:

    1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Germana Brioschi nei confronti della società I.M.B. (Industria manifatturiera biellese) per sentir dichiarare, con gli effetti di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966, l'illegittimità del licenziamento intimatole dalla convenuta, il pretore di Milano, con ordinanza 18 marzo 1971, ritenuto pacifico che il rapporto già esistente tra le parti dovesse qualificarsi di tirocinio, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 604 citata nella parte in cui esclude l'applicabilità della disciplina del licenziamento, contenuta nella legge medesima, agli apprendisti.

    Secondo il pretore la specialità del rapporto di apprendistato non pare giustificare una siffatta esclusione, essendo esso potenzialmente idoneo a protrarsi nel tempo, analogamente a quanto avviene nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Pertanto la rilevata esclusione degli apprendisti dall'ambito di applicazione della legge n. 604, stante la sottolineata assimilabilità del relativo rapporto di lavoro a quello ordinario a tempo indeterminato, sembra essere in contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione.

    L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

    2. - Analoga questione è stata proposta dal pretore di Napoli con ordinanza emessa il 17 maggio 1971 nel corso del procedimento civile vertente tra Vincenzo Verdauliva e la società Sautto e Liberale.

    In particolare osserva il giudice a quo che la lettera dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 esclude la possibilità di estendere la portata dello stesso fino a ricomprendervi i rapporti di apprendistato....

  • Diritto

    Considerato in diritto:

    1. - I tre giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quo vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante l'identità dell'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale ivi prospettate, in base ad analoghi motivi in relazione alla stessa disposizione di legge.

    2. - Le tre ordinanze dei giudici a quo partono dalla constatazione che il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 1970, dichiarante l'incostituzionalità dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non comprendeva gli apprendisti fra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, non può avere interpretazione estensiva, ma che in base alla motivazione della stessa sentenza è inspiegabile l'esclusione dell'apprendista dalla tutela integrale della legge citata, in quanto il rapporto di apprendistato nella sua struttura partecipa di tutte le caratteristiche del contratto di lavoro subordinato.

    Sollevano pertanto la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 10 anche nella parte riguardante l'esclusione degli apprendisti dall'applicazione delle rimanenti disposizioni della legge ed in particolare degli artt. 6 e 8 perché in violazione alla norma di cui all'art. 3 della Costituzione.

    3. - La questione, prospettata in termini precisi e di dimostrata rilevanza, rispetto all'art. 10 della legge 604 del 1966 nel corso del rapporto di apprendistato, è fondata.

    La citata sentenza n. 14 del 1970 della Corte costituzionale, esaminando la costituzionalità dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali per quanto concerneva l'esclusione del rapporto di apprendistato dal novero di quelli ai quali sia assicurato il diritto all'indennità di anzianità in caso di risoluzione,...

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