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Estremi:
Corte Costituzionale, 2001,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato il 19 maggio 1998 e depositato il 27 maggio 1998 (r. ric. n. 25 del 1998) la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, degli articoli 3, commi 1, 3 e 6; 7, commi 1, 2, lettera a, 3 e 8 lettera a; 9; 13; 18; 25, comma 2; 29 commi 1 e 2; 33; 41, comma 3; 44; 50, commi 2 e 3; 52, comma 1; 54; 58; 59; 63; 65; 66, comma 1, lettere b e c; 67, comma 1; 69, commi 1 e 2; 75; 77; 80; 83; 85; 88; 92, commi 2 e 3; 93; 98; 99, comma 3, secondo periodo; 104; 106, comma 1; 107; 109, comma 2; 115; 118; 119; 120; 121, comma 1; 124; 129; 131, comma 2; 132; 137; 138, comma 2; 142; 146 e 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dello stesso decreto legislativo nella sua interezza. La Regione ricorrente, premesso che numerose disposizioni del decreto impugnato presentano vizi di illegittimità costituzionale, ciò che, data la stretta connessione tra di esse, implicherebbe l'invalidità dello stesso decreto nella sua interezza, espone undici motivi di censura.

    La prima questione, sollevata in relazione agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, ha ad oggetto gli articoli 3, comma 6; 7, commi 1, 2, lettera a, e 8, lettera a, limitatamente alle parole "l'individuazione del termine eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni trasferite"; 50, commi 2 e 3 (commi peraltro ora abrogati dalla legge n. 50 del 1999); 63 e 138, comma 2, del decreto legislativo: disposizioni tutte che subordinano la decorrenza dei conferimenti, e dunque l'esercizio delle funzioni regionali, a provvedimenti amministrativi di cui non vi sarebbe certezza alcuna.

    ...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1. - La Regione Veneto ha sollevato due serie di questioni di legittimità costituzionale: il primo ricorso (r. ric. n. 25 del 1998) investe molte disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché lo stesso decreto legislativo nella sua interezza; il secondo ricorso (r. ric. n. 1 del 2000) investe varie disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), nonché lo stesso decreto nella sua interezza.

    I due giudizi, concernendo l'uno il decreto legislativo che disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, l'altro il decreto legislativo contenente disposizioni correttive e integrative del primo, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della stessa legge n. 59 del 1997, possono essere riuniti per connessione oggettiva, per essere decisi con unica pronunzia.

    2. - Con il primo degli undici motivi cui è affidato il ricorso avverso il d.lgs. n. 112 del 1998 la Regione ricorrente lamenta che il decreto impugnato contenga disposizioni le quali renderebbero "incerti i conferimenti" di funzioni, in quanto stabiliscono che le funzioni conferite potranno essere esercitate solo a partire dal momento che sarà indicato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997, e destinati ad individuare i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, a ripartirle tra le Regioni e tra...

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