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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2007) (A).

      (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INAIL 16 gennaio 2007, n. 2;Nota INPDAP 17 gennaio 2007, n. 3; Circolare INPS 23 gennaio 2007, n. 22; Circolare INAIL 28 febbraio 2007, n. 10; Circolare INPS 15 marzo 2007, n. 60; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 marzo 2007, n. 13/E; Circolare INPS 9 marzo 2007, n. 56; Circolare del Ministero dell'Interno 8 marzo 2007, n. F.L.5;Circolare INPS 18 maggio 2007, n. 88; Circolare INPS 27 aprile 2007, n. 80; Circolare INPS 17 aprile 2007, n. 78; Circolare INPS 3 aprile 2007, n. 70; Circolare INPS 23 marzo 2007, n. 65; Circolare INPS 23 marzo 2007, n. 65; Messaggio INPS 23 febbraio 2007, n. 4921; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 28 febbraio 2007, n. 15; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 15 marzo 2007, n. 13/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 28 febbraio 2007, n. 15; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 16 marzo 2007, n. 15; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 21 marzo 2007, n. 16; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 22 marzo 2007, n. 17; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 4 aprile 2007, n. 19; Circolare INPS 3 aprile 2007, n. 70; Circolare INPS 17 aprile 2007, n. 78; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 12 aprile 2007, n. 20/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 27 aprile 2007, n. 24; Circolare INPS 27 aprile 2007, n. 80; Circolare INPS 18 maggio 2007, n. 88; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 22 maggio 2007, n. 30; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 22 maggio 2007, n. 31; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 7 giugno 2007, n. 2/DPF; Circolare INPS 22 giugno 2007, n. 94; Circolare INPS 11 luglio 2007, n. 103; Circolare INPS 17 luglio 2007, n. 105; Circolare INPS 7 settembre 2007, n. 116;Messaggio INPS 22 ottobre 2007, n. 25499; Circolare INPS 13 novembre 2007, n. 124 ; Circolare INPS 22 novembre 2007, n. 129; Circolare INPS 10 gennaio 2008, n. 3; Nota INAIL 10 dicembre 2010 , n. 9139;Circolare INPS n.74 del 13 maggio 2011; Risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze 19 ottobre 2011, n. 100/E; Nota INAIL 21 novembre 2011 n. 7735; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012 n. 71/E; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 luglio 2012 n. 1915390; Circolare Inail 02 ottobre 2012 n. 49; Circolare Inps 08 febbraio 2013 n. 22; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27.



    • ARTICOLO N.1


    • COMMA 1

      1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

      COMMA 2

      2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.

      COMMA 3

      3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

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