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Estremi:
Corte Costituzionale, 1992,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1. - Il Pretore di Lecce, nel giudizio civile tra {Seracca Guerrieri Vitantonio} e {SCAU}, diretto ad ottenere l'accertamento in via principale del diritto alla ripetizione di contributi agricoli versati fino al 1968 in virtù di norme che dovevano ritenersi abrogate e, in via subordinata, per la ripetizione di somme versate in più del dovuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, nella parte in cui non consente di tenere conto, al fine della determinazione della base imponibile, di usi provinciali che fissano la durata della giornata lavorativa in misura diversa da quella utilizzata dalla contrattazione collettiva di settore e di categoria ed, in particolare, di quello vigente in Provincia di Lecce (durata della giornata lavorativa di cinque ore e mezzo, cioè di un'ora e quaranta minuti inferiore a quella delle altre Provincie e che è presa in considerazione per il calcolo della contribuzione).

    A parere del giudice remittente risulterebbero violati:

    a) l'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione che si verificherebbe a danno di quei datori di lavoro o concedenti soggetti ad usi che impongono una durata della giornata lavorativa minore di quella stabilita dai contratti collettivi o che, per una ragione qualsiasi, non utilizzano la manodopera per l'intera giornata quale prevista dai contratti collettivi; o di quei piccoli coloni che impiegano nella coltivazione del loro fondo una giornata di minore durata ma sono costretti a corrispondere la contribuzione in base alla giornata lavorativa di maggiore durata utilizzata da quelli di altra provincia per la medesima coltivazione;

    ...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- La Corte è chiamata a verificare se l'art. 28 del d.P.R.27 aprile 1968, n. 488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 -, nella parte in cui non consente di tenere conto, ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale vanno calcolati i contributi agricoli unificati dovuti da datori di lavoro e concedenti per braccianti agricoli e piccoli coloni, di usi normativi, applicabili nella provincia di ubicazione del fondo, che stabiliscano una giornata lavorativa di durata inferiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva di settore e categoria, violi gli artt.:

    a) 3 della Costituzione, per la discriminazione che crea in danno dei datori di lavoro e concedenti soggetti agli usi suddetti, in quanto la contribuzione che essi pagano è più onerosa di quella dovuta da quanti, invece, utilizzano l'orario fissato in sede collettiva; perchè non si tiene conto delle pattuizioni individuali le quali prevedono un impiego di manodopera che non copra la durata ordinaria del turno giornaliero; perchè, a parità di valori medi di impiego di manodopera per singole colture, impone una contribuzione commisurata ad un maggior numero di giornate lavorative ai concedenti di fondi siti in un ambito provinciale ove si osserva un minore orario giornaliero;

    b) l'art. 24 della Costituzione, perchè non consente al giudice ordinario, che disapplichi il decreto ministeriale determinativo della contribuzione, ritenendolo illegittimo, di provvedere egli stesso alla quantificazione dell'onere contributivo nel caso controverso;

    c) l'art. 39 della Costituzione, perchè indebitamente comprime la libertà del contribuente imponendogli l'applicazione di contratti collettivi che non sono obbligatori erga...

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