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Corte Costituzionale, 1975,
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  • Fatto

    Ritenuto in fatto:

    Nel corso di un procedimento civile vertente tra Aldo Montuori e la società Autotrasporti internazionali Olivetti, la Corte di cassazione, accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa del Montuori, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione e dell'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

    Identiche questioni, quanto alla durata massima d'orario ed al compenso per lavoro straordinario, sono state proposte anche dalla Corte di appello di Roma nei giudizi vertenti tra Mario Merlini e la società S.M.A. Supermarket, e tra Fortunato Bruzzese e Valerio Roberto ed altri. Nel primo dei giudizi è stato anche impugnato, per contrasto sempre con l'art. 36 Cost., il d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo relativo ai dipendenti da imprese commerciali, che, appunto, dispone l'inapplicabilità al personale direttivo delle limitazioni all'orario di lavoro.

    Si sono costituite in giudizio, deducendo l'infondatezza delle questioni proposte, la società Autotrasporti internazionali Olivetti e la società La Rinascente, quest'ultima quale società incorporante della Supermarket S.M.A.

  • Diritto

    Considerato in diritto:

    1. - Con l'ordinanza della Corte di cassazione viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione, in riferimento all'art. 36, ultimo comma, della Costituzione; nonché dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, in riferimento all'intero disposto dell'art. 36 della Costituzione.

    Con le due ordinanze della Corte di appello di Roma, di contenuto sostanzialmente identico, viene sollevata in riferimento all'art. 36, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché (nella prima ordinanza) del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 34, primo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato il 28 giugno 1958.

    2. - Data la connessione o identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono dichiararsi inammissibili le questioni sollevate rispetto ai decreti legislativi con i quali è stata attribuita efficacia erga omnes alle clausole dei contratti collettivi di lavoro dianzi indicati. Con la delega conferita al Governo mediante la legge 14 luglio 1959, n....

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