ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Corte Costituzionale, 1974,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto:

    1. - Campagnola Ancilla, cameriera presso la società "Terme Grandi Alberghi di Sirmione", licenziata il 31 ottobre 1965 per fine stagione, chiedeva all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con domanda inoltrata il 2 dicembre 1965, la corresponsione dell'indennità di disoccupazione. L'I.N.P.S. concedeva l'indennità a decorrere dal 30 gennaio 1966, escludendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, primo e secondo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, il periodo di novanta giorni corrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data della stabilita decorrenza della indennità stessa.

    Con citazione, notificata il 26 maggio 1969, la Campagnola conveniva in giudizio l'I.N.P.S. davanti al tribunale di Brescia per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione per il periodo escluso.

    Nel corso del giudizio, la Campagnola eccepiva la incostituzionalità dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

    Il tribunale, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione, con ordinanza 24 marzo 1971 sospendeva il giudizio ed ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione.

    L'ordinanza, regolarmente notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1971, n. 170.

    Davanti alla Corte si è costituita la Campagnola Ancilla, rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Barile e dall'avv. Franco Agostini, con deduzioni depositate il 21 luglio 1971.

    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo presidente pro-tempore, ha depositato le sue deduzioni l'11 agosto 1972, oltre, cioè,...

  • Diritto

    Considerato in diritto:

    1. - L'ordinanza del tribunale di Brescia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella considerazione che la regolamentazione in esso contenuta, in base alla quale la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa ai periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non dà diritto all'indennità, costituirebbe violazione dell'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i lavoratori hanno diritto che siano per essi preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, con affidamento dei compiti relativi ad organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Tale violazione è prospettata sotto il profilo che la norma impugnata consentirebbe una discriminazione tra le varie attività lavorative in ragione della loro natura e durata temporale, con elusione, pertanto, del precetto costituzionale che intende prevedere e assicurare l'indennizzo indistintamente a tutti coloro che vengono colpiti dal venir meno del loro lavoro, qualunque ne sia la causa.

    La questione non è fondata ove la disposizione di legge impugnata venga inquadrata nel complesso normativo che regola e disciplina, sul piano generale, il diritto del lavoratore ad essere avviato ad un lavoro e ad ottenere l'indennità di disoccupazione in caso di mancato avviamento. Tale premessa richiede un'analisi appropriata sulla fisionomia propria delle assicurazioni sociali nella loro previsione costituzionale.

    2. -...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...