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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 11 gennaio 2007, n. 7, Messaggio INPS 31 gennaio 2007, n. 2647, Circolare INPS 8 febbraio 2007, n. 37, e Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726 Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726; Messaggio INPS 15 marzo 2007, n. 7118; Circolare INPS 12 giugno 2007, n. 92; Messaggio INPS 16 luglio 2007, n. 18550; Messaggio INPS 9 novembre 2007, n. 27090; Nota INAIL 22 aprile 2010, n. 3410; Messaggio INPS 12 gennaio 2012 n. 709;Circolare INPS 25 febbraio 2009, n. 27; Circolare Inps 03 febbraio 2012 n. 16; Circolare Inps 09 febbraio 2012 n. 21; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 35;Circolare Inps 19 marzo 2012 n. 39; Circolare Inps 17 maggio 2012 n. 69; Circolare Inps 12 luglio 2012 n. 95; Messaggio INPS 30 agosto 2012 n. 14045; Messaggio INPS 10 settembre 2012 n. 14635; Circolare Inps 18 settembre 2012 n. 114; Circolare Inps 18 ottobre 2012 n. 124; Circolare Inps 25 ottobre 2012 n. 126; Messaggio INPS 04 gennaio 2013 n. 219; Circolare Inps 28 gennaio 2013, n. 13; Messaggio INPS 30 gennaio 2013 n. 1785; Circolare Inps 12 febbraio 2013, n. 27; Messaggio INPS 28 febbraio 2013 n. 3549; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare Inps 26 marzo 2013 n. 47; Messaggio INPS 04 aprile 2014, n. 3870.
[1] I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla presente legge sono stati differiti, da ultimo, al 31 maggio 1999 dall'art. 1, l. 8 agosto 1996, n. 417 nel testo così modificato dall'art. 2, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
ARTICOLO N.3
Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (A).
1. All'art. 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati1.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dei...
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