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Estremi:
Corte Costituzionale, 1974,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto:

    1. - Nel corso del procedimento vertente tra il FUNTEL (Sindacato italiano autonomo lavoratori telefonici di I categoria) e la SIP ed avente ad oggetto la mancata concessione dei permessi nonché la denegata messa a disposizione dei locali di cui agli artt. 23 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 14 novembre 1970, dopo aver rilevato che la resistente poneva a giustificazione della sua posizione la circostanza che il FUNTEL non rientrava nelle "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" (essendo pacifico che non rientrasse tra i firmatari dei contratti di lavoro applicati nella unità produttiva SIP di Milano) ai sensi della lett. a dell'art. 19 legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevava questione di legittimità costituzionale della medesima lett. a del predetto art. 19, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

    Il giudice a quo ha osservato che lo Statuto dei lavoratori, nella lettera a dell'art. 19, attribuisce la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Secondo il pretore, questa disposizione non può non essere intesa nel senso che soltanto le associazioni già esistenti e con maggior seguito tra i lavoratori possano usufruire dei diritti conferiti con lo Statuto stesso (artt. 19, 23,27).

    Questa interpretazione sancirebbe una posizione di assoluta preminenza per le centrali sindacali più forti, costituendo in loro favore una situazione di monopolio rappresentativo. Essa non consentirebbe a gruppi sindacali "in fusione" di godere dei diritti riconosciuti a quelli già costituiti, "confinandoli in un ghetto dal quale è difficile possano uscire, tenuto conto delle minori possibilità di proselitismo e di azione all'interno delle unità...

  • Diritto

    Considerato in diritto:

    1. - I dodici giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quo vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe e in parte connesse questioni di legittimità costituzionale in ordine ad articoli della medesima legge.

    2. - Le questioni sollevate dalle suddette ordinanze vanno distinte in due gruppi. Nel primo di questi si assume l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione per avere attribuito il potere di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e non ad ogni associazione sindacale ovvero alle maggioranze esistenti sul luogo di lavoro (pretore di Roma, ordinanza 4 agosto 1971; pretore di Torino, ordinanza 8 ottobre 1971), nonché per avere sancito una posizione di preminenza delle associazioni centrali sindacali più forti, cristallizzando intorno a queste il processo di associazione sindacale e per avere così vanificato il principio di libertà di cui all'art. 14 della legge n. 300 del 1970 (pretore di Milano, ordinanza 14 novembre 1970; pretore di Torino, ordinanza 26 febbraio 1972).

    Il secondo gruppo di questioni si appunta sull'asserita illegittimità dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in riferimento all'art. 3 della Costituzione: a) per la disparità di trattamento che crea tra datori di lavoro e lavoratori sia sul piano processuale che sostanziale; b) per la particolare efficienza del provvedimento; c) per la specialità della procedura e l'indeterminatezza dei legittimati; d) per il fatto che il provvedimento è fornito di clausola esecutiva (pretore di Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972); in riferimento agli artt. 2, primo comma, 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 39 della Costituzione per aver...

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